Con l’inizio della verifica fiscale, ultima chance per il ravvedimento
Con la scadenza del versamento del saldo e del primo acconto, i contribuenti potrebbero riscontrare errori nella determinazione delle imposte per i periodi precedenti, che hanno comportato un insufficiente o, addirittura, omesso versamento, ma, a seguito della riforma operata dalla legge 190/2014 all’istituto del ravvedimento operoso, avranno più chance per regolarizzare le violazioni commesse, anche se riscontrate dall’Amministrazione finanziaria, come chiarito nella circolare 1/2018 della Guardia di Finanza.
Il comma 1 dell’articolo 13, Dlgs 472/1997, in realtà, prevede una preclusione per il ravvedimento operoso qualora la violazione sia già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente (o il soggetto coobbligato) abbia avuto formale conoscenza. Tuttavia, il successivo comma 1 ter reca alcune eccezioni, sancendo l’inoperatività della preclusione per tutti i tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate e per i tributi doganali e le accise amministrati, invece, dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Pertanto, nell’ipotesi di invii di questionari, accessi, ispezioni e verifiche e processo verbale di constatazione i contribuenti possono ancora ricorrere al ravvedimento operoso, mentre ciò non è possibile quando sono emessi:
• gli avvisi di accertamento;
• gli atti di contestazione;
• gli avvisi bonari a seguito dei controlli automatici e formali di cui agli artt. 36 bis, 36 ter del Dpr 600/1973 e 54 bis del Dpr 633/1972;
• gli avvisi di pagamento ex articolo 15, Dlgs 504/1995.
Restano esclusi dall’"agevolazione" i tributi locali e le imposte dovute sui giochi pubblici, quali il Preu (Prelievo Erariale Unico), l’imposta unica sulle scommesse e l’imposta sugli intrattenimenti. Di conseguenza, in caso di inizio dei controlli fiscali inerenti alle precedenti fattispecie tributarie, il contribuente non potrà più beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso.
Un aspetto peculiare del rapporto verifiche fiscali-ravvedimento è l’ipotesi della regolarizzazione frazionata, cioè quando si procede a sanare solo una parte della violazione, versando contestualmente gli interessi e le sanzioni dovuti sulla parte che si intende regolarizzare. Sebbene ciò sia consentito (si vedano la risoluzione 67/E/2011 e la circolare 42/E/2016), è bene chiarire che, nell’ipotesi in cui tra un versamento e l’altro venga notificato un avviso di accertamento (o altro atto definitivo della pretesa), la parte residua non regolarizzata non potrà più beneficiare delle riduzioni di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997.
Nel caso in cui, invece, il contribuente intenda sanare l’intera posizione, procedendo però con un pagamento rateizzato, alla notifica di un atto definitivo non potrà beneficiare del ravvedimento operoso se non avrà già versato la sanzione. Infatti, come chiarito più volte dall’agenzia delle Entrate, ciò che rileva ai fini dell’istituto è il momento in cui la sanzione è effettivamente regolarizzata. Questo significa che se il contribuente che voglia regolarizzare l’omesso versamento, versi la sola imposta e, prima del pagamento della sanzione e degli interessi, riceva un avviso di accertamento, non potrà invocare le riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso e, pertanto, come precisato dalla circolare 42/E/2016, per il «ravvedimento a rate» il contribuente «accetta il rischio di incorrere nella notifica di un atto di liquidazione o di accertamento ciò che impedirebbe il perfezionamento dell’istituto e, quindi, il beneficio della riduzione sanzionatoria».
Per approfondire: "Il ravvedimento del contribuente" - Guida alla regolarizzazione spontanea degli errori o degli illeciti fiscali, a cura di Pierpaolo Ceroli e Sonia Pucci.