Imposte

Concordato in continuità: la sopravvenienza è detassata in parte

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di Michele Brusaterra

La sopravvenienza attiva, derivante da falcidia di debiti a seguito di concordato in continuità, è detassata per la parte che eccede le perdite di periodo e pregresse, anche trasferite al consolidato, la deduzione di periodo Ace e quella riportabile, nonché gli interessi passivi eccedenti il Rol.

Con l'interpello n. 85 del 26 novembre 2018, l'agenzia delle Entrate entra nel merito della normativa contenuta nell'art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, Tuir, disposizione di non facile lettura soprattutto alla luce delle interpretazioni fornite.

Il richiamato comma 4-ter separa in due le sopravvenienze attive derivanti da operazioni di "risanamento" dell'impresa: da una parte prevede la non tassazione dell'intera sopravvenienza derivante dalla riduzione dei debiti per effetto di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, ovvero in presenza di procedure estere equivalenti, poste in essere in Stati con adeguato scambio di informazioni. In questo caso, quindi, la sopravvenienza è completamente detassata, al fine di agevolare il sostanziale processo di "chiusura" dell'impresa.

In presenza, invece, di concordato di risanamento, tra cui rientra anche quello in continuità, ovvero di ristrutturazione dei debiti o di piano attestato, la determinazione della sopravvenienza attiva non tassabile derivante sempre da riduzione dei debiti, è oggetto di un particolare calcolo.

Viene, infatti, disposto che la sopravvenienza che non concorre al reddito imponibile è data dalla differenza tra la stessa e la somma delle perdite pregresse e di periodo, senza considerare il limite dell'80%, comprese quelle trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate, la deduzione di periodo e l'eccedenza Ace non utilizzata e, infine, gli interessi passivi e gli oneri finanziari non dedotti nei periodi d'imposta, e rinviati ai successivi, a causa di Rol incapiente.

Detto ciò, facendo presente che l'Ace di periodo e quella non utilizzata abbattono già la sopravvenienza in fase di determinazione del reddito, con il citato interpello l'Agenzia sottolinea non solo che le perdite trasferite alla fiscal unit a seguito di opzione per il consolidato nazionale sono solo quelle prodotte dalla società in concordato in continuità, e non ancora utilizzate dalla stessa fiscal unit, ma che le perdite fiscali pregresse, senza considerare l'80%, nonché gli interessi passivi non dedotti, sono consumati nel periodo d'imposta in cui vi è il realizzo della predetta sopravvenienza attiva.

Pertanto, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene prodotta la sopravvenienza in commento, si deve effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF pari alla differenza tra sopravvenienza attiva, da una parte, e la perdita di periodo, determinata senza considerare la sopravvenienza stessa, le perdite pregresse, acquisendole senza considerare l'80%, le perdite trasferite alla fiscal unit, non ancora utilizzate, nonché gli interessi passivi indeducibili non utilizzati, dall'altra.

Si deve, però, andare a ridurre, nel modello CNM, l'importo riportato nel rigo CS1 "Perdite non compensate", abbattendolo delle perdite utilizzate a seguito della realizzazione della sopravvenienza, mentre, per quanto riguarda gli interessi passivi, nell'esercizio successivo a quello di realizzazione della sopravvenienza, essi dovranno essere ridotti per l'importo utilizzato.

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