ApprofondimentoImposte

Conferimenti di partecipazioni, realizzo controllato per le holding di famiglia

di Marco Piazza

N. 1

settimana-fiscale

L'articolo 17 del Dlgs 192/2024 contiene importanti novità in tema di permute e conferimenti di partecipazioni. La materia è contenuta negli articoli 175 e 177 del Tuir che, in deroga al criterio del valore normale, prevedono forme di «realizzo controllato» o «neutralità indotta» per varie tipologie di conferimenti o permute di partecipazioni, e nell'articolo 178, comma 1, lett. f) del Tuir che prevede un regime di neutralità fiscale delle permute o conferimenti di azioni o quote attraverso i quali una società di capitali residente nell'Unione europea acquisisca o integri il controllo di un'altra società residente in un altro Stato membro. Ciò premesso, esaminiamo le novità in vigore per le operazioni attuate dal 31 dicembre 2024.

Integrazione del controllo

Nell'articolo 178, comma 1, lett. e) del Tuir viene corretto un errato recepimento della Direttiva 2009/133/CE.

Come messo in evidenza nella denuncia n. 16 tramessa dall'Associazione dei dottori commercialisti della Lombardia alla Commissione europea il 14 dicembre 2020, in base all'articolo 2, par. 1, lett. e) della Direttiva 2009/133/CE il ...

  • [1] Risoluzione n. 43/E del 2017.

  • [2] L. Rossi, L'art. 177 Tuir: restyling necessario, in BD 24 giugno 2024.

  • [3] Peraltro, il nostro legislatore non ha mai ritenuto di consentire questa omogeneità di trattamento, forte anche del parere della Commissione europea (risposta del 10 aprile 2014 ad interrogazione di alcuni parlamentari, la n. E 002041-14) che ha ritenuto questa forma di discriminazione non in conflitto con la Direttiva 2009/133/CE e con i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  • [4] Articolo 2, par. 1, lett. a) della Direttiva stessa.

  • [5] Come si è detto, la partecipazione è qualificata se rappresenta diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiori al 2% o al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

  • [6] Risposta n. 869/2021, confermando la risposta n. 314/2020 e le risposte n. 57/2021, n. 451/2022 e n. 4/2023.

  • [7] Risposta n. 266/2021.

  • [8] Interrogazione parlamentare n. 5-01951 del 17 aprile 2019.

  • [9] Risposta n. 40/2021.

  • [10] Risposta n. 40/2021 e, con specifico riferimento all'articolo 177, comma 2-bis, incidentalmente, risposta n. 869/2021 citata.

  • [11] Circolare n. 32/E del 2020. Se la holding è quotata non è necessario estendere il test di qualificazione alle società partecipate; sarebbe logico ritenere che lo stesso ragionamento debba essere fatto nel caso in cui la società quotata sia un sub-holding. Il tenore letterale della norma, tuttavia, si riferisce solo alla holding.

  • [12] Risposta n. 160/2024 ripresa dalla risposta n. 216/2024. Il caso può essere quello in cui un conferimento di partecipazioni qualificate di una società A in una holding B sia seguito dal conferimento delle partecipazioni della holding B ricevute in cambio in un'altra holding C che acquisti il controllo della holding B per effetto del secondo conferimento, e quest'ultima, decorso un anno, ceda la partecipazione in B.

  • [13] Risposte n. 552/2021 e n. 216/2024.