Corrispettivi telematici, confermata la validità del registro di emergenza
Un numero consistente di soggetti minori non si è ancora reso conto di dover rispettare questo adempimento
La terza circolare dell’agenzia delle Entrate nel 2020 si occupa delle istruzioni sistematiche per i soggetti obbligati al registratore di cassa.
Avremmo visto con favore una spiegazione articolata per i soggetti minori, specie per i forfettari, che si sono trovati a pieno titolo obbligati alla nuova procedura senza che se ne siano resi conto, anche in considerazione dell’asimmetria informativa nei loro confronti. Basti pensare che a oggi il tracciato del documento commerciale non prevede il codice di esclusione da Iva per questi soggetti.
I soggetti minori
Un numero consistente di soggetti minori non si è ancora reso conto di dover rispettare questo adempimento: la circolare si limita a ricordare che «l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ricorre, infine, anche per gli operatori che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salvo che l’attività svolta non rientri tra quelle esonerate». Il secondo e unico altro richiamo ai forfettari ricorre nella nota (42) per evidenziare che se acquistano il registratore telematico il credito di imposta compete anche sull’Iva, che per loro è indetraibile.
Il periodo transitorio
Oltre alla consapevolezza di dover procedere all’installazione, occorre mettersi in coda per l’acquisto e la messa in servizio degli apparecchi, considerando che i fornitori non possono intervenire in modo istantaneo, specie per quanto riguarda i ritardatari dell’ultima ora.
Proprio per questi soggetti è stato disposto un periodo transitorio di sei mesi – di cui non parla la circolare – in cui i corrispettivi possono ancora essere certificati secondo le vecchie modalità, di ricevuta fiscale o scontrino, a condizione di trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate il totale dei corrispettivi di ciascuna giornata in cui è stata svolta l’attività.
I corrispettivi di emergenza
È affidato alla nota (49) la conferma di validità del registro dei «corrispettivi di emergenza»: «Ipotesi in cui il normale adempimento sia impedito da eventi straordinari (come un dispositivo fuori servizio). In tale eventualità, da considerarsi come eccezionale, la memorizzazione viene sostituita da procedure alternative (i.e. “annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità̀ informatica”), ma la trasmissione dei dati è comunque indispensabile al fine di non incorrere in sanzioni».
Potrebbe essere la soluzione per il quesito di un lettore, relativo a un rifugio alpino, servito da internet normalmente, ma non sempre. Con il registratore telematico la perdita della connessione internet può essere qualificata come «evento eccezionale», con il ricorso al registro dei corrispettivi di emergenza, da caricare nell’apparecchio non appena la linea diviene disponibile. Sembra ovvio, ma una conferma in tal senso è opportuna.
Le alternative
Ampiamente confermata – era stata già annunciata dall’Agenzia in occasione di Telefisco – l’alternativa tra documento commerciale del registratore telematico e l’emissione di una fattura per singola operazione. Non è sicuramente praticabile il rilascio di fattura, anche se semplificata, per la somministrazione di un caffè, mentre può essere utile per quegli esercizi che fanno una o due operazioni al giorno. La fattura semplificata – possibile sino a 400 euro – è uno scontrino parlante, con il codice fiscale o la partita Iva del cliente. Un ostacolo al riguardo potrebbe consistere nel rispetto degli adempimenti per la privacy. Se il cliente non ha il codice fiscale, in quanto è residente all’estero, occorre acquisirne tutte le generalità.