Controlli e liti

Confisca allargata anche per le truffe aggravate precedenti al decreto

Semplificazione probatoria se c’è oggettivo squilibrio tra redditi e beni disponibili

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La misura più “aggressiva” introdotta dalle nuove norme del decreto legge 4/2022 è sicuramente l’estensione della confisca allargata, o per sproporzione, ai reati di truffa aggravata.

L’obbligo di confisca ha ad oggetto beni o utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in misura sproporzionata al proprio reddito o alla propria attività economica. In assenza di disponibilità di beni, è ammessa la confisca per equivalente di altre somme di danaro, di beni e utilità di legittima provenienza di cui il condannato abbia la disponibilità, anche per interposta persona.

Le nuove norme hanno esteso tale istituto:

- alla truffa a danno dello Stato (articolo 640, comma 2, n. 1, del Codice penale), con esclusione dell’ipotesi in cui il fatto sia commesso col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare;

- alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis).

In sintesi, in presenza di un oggettivo squilibrio, da un lato, tra il reddito dichiarato dal condannato e/o i proventi della sua attività economica, e, dall’altro, il valore economico dei beni di cui abbia la disponibilità, è consentita una sorta di semplificazione probatoria, che si realizza attraverso:

1) lo svincolo dell’oggetto del sequestro e della successiva confisca dal reato presupposto, prescindendo quindi dall’esistenza di una relazione di “pertinenzialità”, rendendo irrilevante che il valore dei beni confiscati ecceda il provento del fatto criminoso, o che il loro acquisto sia avvenuto in epoca anteriore o successiva alla commissione del fatto;

2) l’onere, posto a carico dell’interessato, di provare la legittima provenienza del bene confiscato, perché acquistato attingendo dal patrimonio accumulato legittimamente. Si ricorda che non può ritenersi legittimamente acquisito il bene che sia provento o frutto di reimpiego dell’evasione fiscale, a meno che l’obbligazione tributaria non sia stata estinta nelle forme di legge.

È invece onere dell’accusa la ricostruzione della capacità economica del soggetto in termini “scomposti”, ossia anno per anno e in riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli incrementi patrimoniali nel momento in cui essi sono intervenuti, e non solo in termini riassuntivi.

La relazione 31/2022 del Massimario affronta infine la delicata questione dell’applicabilità della confisca allargata in rapporto a fatti di truffa aggravata commessi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, ritenendo possibile l’applicazione retroattiva. Ciò in quanto per le misure di sicurezza non opera il principio di irretroattività della norma penale, con conseguente applicazione delle nuove regole e, quindi, della confisca per sproporzione.

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