Confisca sui reati fiscali oggi patteggiabile, ma non se obbligatoria
La Cassazione chiarisce per la prima volta l’applicazione della novità
Sui reati fiscali la confisca resta obbligatoria e non può essere oggetto di patteggiamento. Neppure dopo la riforma del processo penale. Semmai si potrà concordare l’oggetto della misura e il suo ammontare. Lo chiarisce, pronunciandosi sul punto per la prima volta, la Cassazione con la sentenza n. 25317 della Terza sezione penale depositata il 13 giugno. La Corte ha così giudicato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di un imputato cui erano stati contestati i reati di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nell’impugnazione contro la sentenza di condanna, oggetto di patteggiamento, con la quale era stata anche disposta la confisca, si sottolineava l’incertezza sulla determinazione del profitto dei reati, elemento che avrebbe dovuto impedire al gup di disporre la misura cautelare.
La Cassazione, tuttavia, nell’esaminare la linea difensiva, mette in evidenza come il nuovo articolo 444, comma 1, del Codice di procedura penale, come emerso dopo la modifica determinata dall’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2022, non rende praticabile il patteggiamento di una confisca considerata obbligatoria dall’ordinamento penale.
È vero infatti che la riforma, tra le più significative misure per restituire impulso ai riti alternativi, ha introdotto, novità assoluta, la possibilità di rendere oggetto del patteggiamento anche la confisca e le pene accessorie. Inoltre, la riforma esclude che la pronuncia esito dell’accordo possa avere conseguenze nel contesto disciplinare, come testimoniato nelle ultime pre dalla presa di posizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
Nello stesso tempo, la modifica alla disciplina del patteggiamento ha trascinato con sé anche un ammorbidimento della incandidabilità prevista dalla legge Severino. Tuttavia, ricorda ora la Cassazione, si deve trattare sempre della confisca facoltativa e non di quella che è prevista come obbligatoria.
E, nel caso esaminato, per quei reati tributari, è l’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 a prevedere sempre l’applicazione della confisca sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato in caso di condanna o di applicazione della su richiesta delle parti. Di conseguenza l’accordo tra le parti non può avere per oggetto l’esclusione della confisca obbligatoria.
Resta però aperta un’altra strada, che non incide sull’applicazione della misura, quanto piuttosto sulla sua determinazione. La sentenza infatti puntualizza che l’intesa tra accusa e difesa può semmai intervenire solo sull’individuazione dell’oggetto sul quale fare ricadere la confisca oppure sul suo ammontare complessivo.