Contabilità

Consolidato con effetti sulle imposte d’esercizio

immagine non disponibile

di Paola Bonsignore, Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Nel restyling generale dei bilanci 2016, anche l’Oic 25, come gli altri principi contabili, si adegua alle novità. Nel nuovo Oic, la rilevazione delle imposte sul reddito nel conto economico si fa in quattro: infatti, con i bilanci che decorrono dal 1° gennaio 2016, la voce 20, con la soppressione dell’area straordinaria dello schema annuale di bilancio, si mette il vestito delle «Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate» (ex 22) e fa spazio alla rilevazione di:

• imposte correnti;

• imposte relative a esercizi precedenti;

• imposte differite e anticipate;

• proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale.

Niente di così nuovo sulle imposte correnti, sulle differite e sulle anticipate. Le new entry del principio sono proprio le sottovoci riguardanti le «imposte relative ad esercizi precedenti» e «proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale».

Guarda la grafica: Gli esempi applicativi

La prima sottovoce comprende costi e ricavi da errori non rilevanti nella contabilizzazione delle imposte dirette oppure da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, accertamento e rettifica e altre situazioni di contenzioso con l’amministrazione finanziaria. Il principio suggerisce come contropartita patrimoniale la voce B2 fondi «per imposte, anche differite» oppure la voce D12 «debiti tributari», a seconda delle caratteristiche della passività (si veda Oic 19, «Debiti»). Nella voce si potrebbe indicare anche la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.

La seconda è stata trattata come una novità: in realtà si tratta di una novità soltanto parziale. La voce «proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale», infatti, era già presente nella vecchia tassonomia Xbrl pre-riforma dei bilanci, in base al Dlgs 139/2015, perciò le società, già in tempi non sospetti, a partire dai bilanci 2015 potevano inserire correttamente i proventi o gli oneri derivanti dai regimi opzionali o dal consolidato fiscale tra le imposte d’esercizio, ancor prima che l’Oic recepisse la novità della riforma sull’eliminazione della gestione straordinaria.

Ciò rilevato, la voce accoglie il ricavo oppure il costo per il trasferimento alla consolidante del risultato d’esercizio generato dalla stessa consolidata. In caso di trasferimento di perdita, ad esempio, verrà iscritto un provento, creatosi a seguito della monetizzazione dei benefici fiscali connessi a questo trasferimento, e l’importo del provento sarà dato dall’aliquota Ires vigente computata sull’importo della perdita trasferita.

D’altra parte, la società trasparente, in questa voce, dovrà rilevare l’Ires con la stessa disciplina applicabile in via ordinaria (apportando all’utile/perdita dell’esercizio le variazioni in aumento/diminuzione), computando in diminuzione le eventuali perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all’inizio dell’opzione della trasparenza. Ciò in quanto, dice il principio, è la stessa società trasparente che produce il reddito soggetto a Ires e l’imposta è una pertinenza di questo reddito. Pertanto, se prima nelle società che optavano per la trasparenza, l’unica imposta rilevabile in bilancio era l’Irap, ora sarà necessario sommare a questa anche l’Ires che si sarebbe pagata se la società non avesse fatto l’opzione e avesse applicato il regime ordinario.

L’Oic 25 giustifica l’esposizione nel bilancio della trasparente del carico fiscale connesso all’imponibile da questa prodotto, asserendo che altrimenti si impedirebbe la comparabilità con i bilanci degli esercizi precedenti e successivi quelli di efficacia del regime facoltativo.

In poche parole, trasparenza e consolidamento sono concettualmente equivalenti, almeno ai fini della rilevazione delle imposte in bilancio. Queste nuove iscrizioni rischiano di generare confusione, soprattutto se si guarda al coordinamento con gli altri principi contabili, Oic 10 in primis.

Guarda la grafica: Gli esempi applicativi

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©