Controlli e liti

Consolidato, l’omessa indicazione degli interessi passivi è sanabile in contenzioso

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro


Anche in assenza della dichiarazione integrativa a favore il contribuente può opporsi in giudizio alla maggiore pretesa tributaria evidenziando errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione fiscale. Pertanto la mancata indicazione di interessi passivi deducibili nelle dichiarazioni relative a precedenti periodi d’imposta ma poi riportati nell’Unico/Cnm (Unico consolidato nazionale e mondiale) non ne preclude la deducibilità e va pertanto annullata la successiva iscrizione a ruolo emessa nei confronti della consolidante. A stabilirlo è la Ctr Lombardia con la sentenza 2268/1/2018 ( clicca qui per consultarla ).

La decisione
È errata la tesi dell’amministrazione finanziaria che sostiene la legittimità dell’iscrizione a ruolo, perché:
• la società contribuente non ha presentato una nuova dichiarazione integrativa entro il termine per l’invio della dichiarazione relativa all’annualità successiva come previsto dal comma 8-bis, dell’articolo 2, del Dpr 322 del 1998 (applicabile ratione temporis applicabile) che avrebbe permesso di ricuperare interessi passivi non esposti;
• l’amministrazione, senza un controllo sostanziale sulla contabilità non può verificare la sussistenza degli interessi passivi e quindi la loro deducibilità.

È, quindi, valida la tesi della contribuente, perché:
• la mancata esposizione degli interessi passivi non inficia la loro deducibilità negli esercizi successivi anche se è stata omessa la dichiarazione integrativa, atteso che la contribuente, in sede contenziosa, può sempre evidenziare gli errori commessi nella redazione della dichiarazione;
• la sussistenza degli interessi risulta anche dai bilanci regolarmente depositati presso il Registro imprese, e dalla stessa dichiarazione dei redditi è presente il dato del conto economico necessario per distinguere gli interessi passivi indeducibili e deducibili.

La vicenda
Nel caso in esame, una Spa, società consolidante, non riporta nei modelli Unico 2012 e Unico 2011 gli interessi passivi deducibili. Ritiene l’errore meramente formale e la parte deducibile viene riportata nel rigo NF25 del modello Unico/Cnm 2013 relativo al periodo d’imposta 2012. L’Amministrazione, tramite procedura automatizzata, rileva la mancata indicazione nei precedenti periodi d’imposta degli interessi passivi e ricupera un minor credito Ires di oltre 147mila euro e riduce perdita riportabile di oltre 90mila euro. La società ricorre e sostiene che in giudizio è ammessa l’emendabilità della dichiarazione e che trattasi di errore meramente formale che non mina la deducibilità degli interessi.

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