Consolidato, nel modello Cnm debutta l’aliquota Ires al 24%
L’aliquota Ires del 24% debutta nel modello Cnm 2018. Le società capogruppo dovranno calcolare l’imposta del consolidato fiscale applicando l’aliquota Ires ridotta in vigore dal periodo d’imposta 2017. Ciò vale anche per i gruppi che ricomprendono soggetti del settore finanziario cui è applicabile la maggiorazione Ires del 3,5%, maggiorazione liquidabile direttamente nei modelli Redditi 2018 individuali.
Si ricorda in proposito che, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 84-86, della legge n. 205/2017), la maggiorazione Ires non si applica alle Società di intermediazione mobiliare (Sim), cui in contropartita si applicano i limiti di deducibilità del 96% degli interessi passivi. In proposito nel quadro Nf (Sez. IV), vanno riportati i dati relativi agli interessi passivi maturati in capo alle imprese di assicurazione e alle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché alle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e, come detto, alle Sim, partecipanti alla tassazione di gruppo, ai fini dell’applicazione del comma 5-bis dell’articolo 96 del Tuir.
In base a tale disposizione, l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato nazionale a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai citati soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato.
Di interesse, anche alla luce dei recenti chiarimenti della circolare n. 2/E/2018, le indicazioni del Quadro Ni Sezione III in materia di attribuzione delle perdite fiscali, da compilare qualora in sede di adesione o di rinnovo del consolidato si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario, nonché nei casi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione.
La circolare ha infatti evidenziato come le perdite fiscali vanno ripartite in base all’ultimo criterio comunicato, indipendentemente dal periodo in cui le perdite stesse sono maturate e senza necessità di operare stratificazioni.
Non era stato infatti finora chiarito se, nel caso di modifica del criterio al termine di uno o più trienni, all’atto dell’interruzione andasse applicato l’ultimo criterio comunicato, oppure il criterio valido nel periodo in cui le perdite sono maturate.
L’Agenzia precisa come in tali ipotesi, il criterio da utilizzare sia l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire. Quanto indicato nelle singole comunicazioni vale solo per il triennio per la quale le comunicazioni sono esercitate ed esplica i suoi effetti soltanto se l’evento interruttivo (o la revoca) si realizza nel periodo considerato. Da ultimo il quadro Cs del modello la sezione introdotta nel modello Cnm 2017 (righi da Cs80 a Cs85), all’interno della quale indicare i crediti risultante dalle dichiarazioni integrative, per tener conto della nuova disciplina delle dichiarazioni integrative «a favore».
Il modello e le istruzioni
(clicca sul link per visualizzarli)
• Istruzioni al modello Cnm 2018