I temi di NT+Modulo 24

Consolidato, perdite fiscali ante opzione non trasferibili alla fiscal unit

Nella tassazione di gruppo i redditi e le perdite fiscali da consolidare devono essere computate per l’intero importo, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione della consolidante nelle società controllate

L’opzione per il regime di tassazione consolidata ex articoli 117 e seguenti del Dpr 917/1986 consente alla società consolidante di liquidare l’Ires in modo unitario, applicandola su di un’unica base imponibile per l’intero gruppo di imprese aderenti al «perimetro fiscale di consolidamento».

In particolare, l’articolo 118, comma 1 del Tuir prevede che «L’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo».

In senso conforme anche il disposto dell’articolo 9, comma 1 del Dm 1 marzo 2018 (che ha abrogato e sostituito il previgente Dm 9 giugno 2004), secondo cui «Il consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando le variazioni di cui agli articoli 96, comma 7, 124 e 125 del Testo unico alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 117 del Testo unico, assunti per il loro intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante stesso».

Ai sensi delle predette norme, pertanto, l’ammontare dei redditi (e delle perdite fiscali) da consolidare, maturati da ciascuna delle società aderenti al regime opzionale, deve essere computato per l’intero importo, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione riferibile al soggetto consolidante nelle società controllate (cosiddetto “metodo del consolidamento integrale”).

Dal punto di vista operativo, la liquidazione dell’Ires di gruppo si suddivide, principalmente, nelle seguenti fasi:

a) determinazione dei redditi (o delle perdite fiscali) delle singole società appartenenti all’area fiscale di consolidamento secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa;

b) calcolo del risultato “aggregato” in capo alla società consolidante;

c) liquidazione unitaria, da parte della consolidante, dell’imposta di gruppo oppure riporto a nuovo delle eventuali perdite fiscali di gruppo maturate.

In particolare, le perdite fiscali realizzate in vigenza dell’opzione, attraverso un meccanismo di compensazione “intersoggettiva”, vengono attribuite alla fiscal unit dalle diverse società in modo integrale, senza che abbia alcun rilievo la percentuale di partecipazione nella società che le ha prodotte, andando a riduzione integrale dell’imponibile di gruppo.

Si precisa, in tali casi, che non è operante il limite dell’80% previsto dall’articolo 84 del Tuir (circolare dell’agenzia delle Entrate 53 del 6 dicembre 2011) e che le perdite portate a nuovo dal gruppo possono essere utilizzate a riduzione del reddito consolidato anche qualora questo sia comprensivo degli imponibili positivi apportati da società nel frattempo subentrate nella tassazione consolidata (circolare agenzia delle Entrate 53, paragrafo 4.2.2.2 del 20 dicembre 2004).

In vigenza di opzione per la tassazione su base consolidata, frequente è il caso di coesistenza di perdite d’esercizio maturate dalle singole società partecipanti (e trasferite tout court alla fiscal unit) e di perdite di gruppo riportate da esercizi precedenti.

Sul tema è utile ricordare che la risoluzione dell’agenzia delle Entrate 121 del 27 dicembre 2016 ha chiarito che devono essere per prime utilizzate le perdite fiscali trasferite alla fiscal unit per ridurre i redditi imponibili trasferiti in un determinato periodo di imposta dagli altri partecipanti e soltanto per l’eccedenza possono essere utilizzate le perdite pregresse del gruppo.

In particolare, nei casi di riporto e utilizzo delle perdite fiscali pregresse di gruppo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2 del Dm 1 marzo 2018 secondo cui «Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 84», nonché i chiarimenti forniti con la risoluzione 168/2007.

Perdite fiscali maturate ante opzione: divieto di trasferimento alla fiscal unit

L’articolo 118, comma 2 del Dpr 917/1986 prevede che «Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo […] possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d’imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono». La limitazione in esame, peraltro, si applica non solo alle società consolidate bensì anche alla società consolidante, che, quindi, non può trasferire al reddito di gruppo le proprie perdite fiscali pregresse. Le società, pertanto, dovranno innanzitutto imputare le perdite maturate anteriormente alla tassazione di gruppo ai propri redditi futuri fino a capienza degli stessi e, in caso di perdite superiori agli imponibili positivi, presupponendo la compresenza di perdite “piene” e perdite “limitate”, trasferiranno alla fiscal unit un reddito nullo e riporteranno l’eccedenza di perdite non recuperate nell’esercizio successivo.

L’articolo 15, comma 2 del Dm 1 marzo 2018, in tema di società controllate che esercitano l’opzione durante la tassazione di gruppo, precisa che alle perdite maturate dalle consolidate neo-entrate in periodi d’imposta anteriori a quello dal quale ha effetto la tassazione di gruppo, deve essere riservato un trattamento analogo a quelle di cui all’articolo 118, comma 2 Tuir e le stesse sono «utilizzabili […] secondo le disposizioni di cui all’articolo 84 del Testo unico».

Sul tema del divieto di utilizzo delle perdite pregresse da parte della fiscal unit, con la circolare 53/E/2004, paragrafo 4.2.2.2 dell’agenzia delle Entrate n. , l’amministrazione finanziaria ha precisato che le perdite fiscali di un consolidato, completamente cessato per il venir meno di tutte le opzioni bilaterali esercitate, per esempio, per interruzione anticipata o per mancato rinnovo delle opzioni stesse, che siano state attribuite alla società consolidante, valgono per quest’ultima come perdite individuali.

Pertanto, qualora la precedente consolidante inizi una nuova tassazione di gruppo, sempre in tale veste, essa non potrà trasferire alla fiscal unit le perdite che le sono residuate dal precedente consolidato, potendole utilizzare solamente in compensazione con i propri redditi imponibili futuri. E ciò, a parere dell’Agenzia, in applicazione del generale divieto di utilizzo delle perdite pregresse.

Le stesse considerazioni, proprio nelle more delle modifiche apportate dal Dl 98/2011 all’articolo 84 del Tuir, sono contenute nella circolare 53/E/2011, al paragrafo 1.6: a parere delle Entrate, infatti, «le uniche perdite utilizzabili dalla fiscal unit in sede di consolidamento sono quelle maturate dalle società partecipanti in costanza di regime».

Si veda il seguente esempio: le società Alfa e Beta hanno conseguito nell’anno n (ante opzione) perdite fiscali per un importo rispettivamente pari ad € 18.000 e € 15.000 e, nell’anno n+1, hanno optato per la tassazione di gruppo con la consolidante Gamma. Nell’anno n+1 le società Alfa, Beta e Gamma hanno realizzato un reddito fiscale per un ammontare, rispettivamente, pari ad € 20.000, € 15.000 e € 12.000. In tale annualità ( n+1), Alfa ha trasferito alla fiscal unit un reddito di € 4.000, dopo aver scomputato le proprie perdite pregresse per € 16.000 (80% per cento di € 20.000), mentre la società Beta ha trasferito alla fiscal unit un reddito complessivo di € 3.000, dopo aver scomputato perdite proprie per € 12.000 (80% di € 15.000). Residuano, pertanto, in capo alle società consolidate Alfa e Beta perdite pregresse pari, rispettivamente, ad € 2.000 e € 3.000.Le consolidate Alfa e Beta hanno, comunque, trasferito alla fiscal unit il 20% del proprio reddito di periodo, pur disponendo di perdite pregresse residue utilizzabili in compensazione con i redditi futuri autonomamente prodotti. Se, al contrario, le società consolidate (compresa la consolidante) avessero realizzato, in vigenza di opzione, perdite fiscali di periodo, le stesse non avrebbero subito alcuna particolare limitazione, dovendo essere trasferite in misura integrale alla fiscal unit. Spetterà, invece, alla sola consolidante il riporto a nuovo delle perdite (di gruppo) risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato e conseguite negli esercizi di validità dell’opzione. Tali perdite potranno essere utilizzate in compensazione del reddito complessivo globale relativo ai periodi d’imposta successivi secondo le modalità previste dall’articolo 84, commi 1 e 2 del Tuir (si veda l’articolo 9, comma 2 del Dm 1 marzo 2018).

Da notare che, mentre l’articolo 84, comma 3 del Tuir, laddove soddisfatte le condizioni per la sua applicabilità, nega in toto, il riconoscimento di perdite fiscali pregresse, l’articolo 118, comma 2 del Tuir ne limita l’utilizzo alla sola società cui le stesse competono. Stante la differente ratio delle due norme, l’articolo 84 trova applicazione anteriormente all’articolo 118, che disciplina l’utilizzo da parte della società consolidata (o della consolidante) delle sole perdite fiscali di cui si è già riconosciuta la riportabilità a nuovo ai sensi dell’articolo 84, comma 3.

Divieto aggiramento dell’articolo 118, comma 2 Tuir: risoluzione 67 /E/2019

Sul tema dell’intrasferibilità delle perdite fiscali pregresse alla fiscal unit, si ricorda la risoluzione 67/E dell’11 luglio 2019, con la quale l’amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità per una società che abbia optato per il regime del consolidato nazionale di trasferire al consolidato eccedenze di interessi passivi, indeducibili nel periodo d’imposta, in presenza di perdite fiscali pregresse all’ingresso nel regime opzionale.

L’Agenzia ha ricordato che, con riferimento a tale ipotesi, con precedente circolare 19/E del 21 aprile 2009 era stato chiarito che detti interessi passivi potevano essere trasferiti al consolidato ad abbattimento dell’imponibile di gruppo soltanto se e nella misura in cui la società avesse trasmesso al consolidato un risultato imponibile positivo almeno pari all’eccedenza di interessi passivi temporaneamente indeducibili.

Nel caso oggetto di interpello, l’istante chiedeva delucidazioni in merito alla portata della suddetta limitazione, la cui ratio è quella di impedire che tramite la compensazione tra gli interessi passivi indeducibili della consolidata (che ha utilizzato perdite fiscali “pregresse”) con il Rol eccedente reso disponibile dalle altre società appartenenti al medesimo consolidato si realizzi, di fatto, il trasferimento al consolidato di perdite fiscali ante consolidato in aggiramento del divieto previsto dall’articolo 118, comma 2 del Tuir. Con la circolare 19/E/2009 veniva, infatti, precisato che «l’eccedenza di interessi passivi netti registrata da detta società (indeducibile su base individuale), che in altri casi potrebbe essere liberata a livello di fiscal unit utilizzando il Rol capiente di un altro (o di altri) soggetto(i) partecipante(i) al medesimo regime, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili. In caso contrario, infatti, verrebbe a essere aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse di cui al ricordato articolo 118, comma 2, del Tuir ».

Tale orientamento interpretativo, a giudizio dell’amministrazione, non costituisce, tuttavia, espressione di un principio di carattere generale, riguardando i casi in cui la società partecipante al consolidato abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse a scomputo del proprio reddito imponibile di periodo; solo al ricorrere di tale condizione, infatti, la compensazione tra gli interessi passivi indeducibili della consolidata (che ha utilizzato perdite fiscali pregresse) con il Rol eccedente reso disponibile dalle altre società appartenenti al medesimo consolidato rischia di comportare il trasferimento a quest’ultimo di perdite fiscali maturate anteriormente all’esercizio dell’opzione.Sul punto, l’Agenzia ha precisato che «il rischio di aggiramento del divieto di utilizzo delle perdite fiscali formatesi ante consolidato non si verifica, invece, nel caso in cui la società consolidata, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l’esercizio sociale a zero. In questi casi, non sussistendo possibilità di utilizzazione delle perdite pregresse a scomputo del reddito di periodo […] si ritiene che la società consolidata possa trasferire al consolidato tanto l’eventuale perdita fiscale di periodo quanto la quota di interessi passivi indeducibili».

Al contrario, nell’ipotesi in cui la società consolidata consegua un risultato di periodo positivo, occorre tener presente «che l’aggiramento del divieto di cui all’articolo 118, comma 2, del Tuir […] si realizza solo nei limiti dell’ammontare delle predette perdite effettivamente scomputate in sede di determinazione del risultato netto individuale di periodo». Pertanto, al fine di evitare l’aggiramento di tale divieto, sarà necessario sottrarre dall’ammontare di interessi passivi indeducibili (di periodo) da trasferire alla fiscal unit l’ammontare delle perdite fiscali pregresse utilizzate ad abbattimento del risultato individuale di periodo.

Trasferendo, infatti, un ammontare di interessi indeducibili al netto dell’ammontare delle perdite fiscali pregresse utilizzate si inibisce, di fatto, alla fiscal unit di abbattere il risultato complessivo di gruppo per un ammontare pari a quello che ha già abbattuto il reddito individuale del soggetto che ha trasferito interessi passivi.

Si ipotizzi il caso in cui una società aderente al regime di tassazione di gruppo abbia perdite fiscali pregresse all’ingresso nel consolidato per € 100.000 (non realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione e, quindi, utilizzabili nei limiti di cui all’articolo 84, comma 1 del Tuir), un ammontare di interessi passivi indeducibili di periodo per € 350.000 e un reddito fiscale di periodo di € 50.000. In tal caso, per evitare l’aggiramento del divieto di cui all’articolo 118, comma 2 Tuir, la consolidata abbatte il proprio reddito per l’80% del suo ammontare (pari ad € 40.000) e, di conseguenza, trasferisce alla fiscal unit un imponibile positivo pari ad € 10.000, nonché un ammontare di interessi passivi (temporaneamente) indeducibili su base individuale decurtato di un importo pari all’ammontare di perdite pregresse utilizzate ad abbattimento del proprio reddito (€ 350.000 - € 40.000) e, quindi, pari a € 310.000. L’effetto netto delle posizioni individuali trasferite alla fiscal unit sulla determinazione dell’imponibile di gruppo (reddito imponibile pari a € 10.000 e interessi deducibili - con altrui Rol - dall’imponibile di gruppo per € 310.000) è pari, complessivamente, a -€ 300.000, come nell’ipotesi in cui la società consolidata non avesse a disposizione perdite fiscali utilizzabili ante opzione (reddito trasferito € 50.000 e interessi passivi trasferiti € 350.000; effetto netto -€ 300.000).

Interruzione o mancato rinnovo della tassazione di gruppo

In caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo prima della scadenza del triennio, ovvero di mancato rinnovo dell’opzione, gli articoli 124, comma 4 e 125, comma 2 del Tuir, nonché gli articoli 13, comma 7 e 14, comma 2, del Dm 01/03/2018 prevedono che le perdite del consolidato «permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente controllante», salvo che non siano «imputate alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo - o è revocata l’opzione per la tassazione di gruppo - secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati».

Si precisa che il decreto attuativo emanato per disciplinare l’istituto del consolidato nazionale (originario Dm 9 giugno 2004, ora abrogato e sostituito dal Dm 1 marzo 2018) ricalca sul punto in esame la norma primaria, sancendo, all’articolo 5, che «l’esercizio congiunto dell’opzione per la tassazione di gruppo […] deve contenere […] il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell’opzione».

Si ricorda che l’esercizio dell’opzione viene effettuato, ai sensi dell’articolo 119 del Tuir, tramite la compilazione della Sezione II del quadro Op del modello Redditi Sc da parte della società consolidante, nell’esercizio stesso in cui si intende dar efficacia al consolidato fiscale. In tale sede è possibile (e opportuno) render noto all’amministrazione anche il criterio stabilito dalle parti con cui procedere, eventualmente, all’attribuzione delle perdite fiscali residue compilando la colonna 7 dei righi da Op6 a Op10, che permette di scegliere tra una delle seguenti tre alternative:

attribuzione delle perdite residue alla società o ente consolidante;

attribuzione proporzionale delle perdite residue alle società che le hanno prodotte;

attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti.

Sul punto, considerata l’importanza di comunicare preventivamente con l’opzione il criterio di attribuzione delle perdite fiscali residue, si ricorda quanto precisato dall’amministrazione con la circolare 53/E/2004, paragrafo 4.2.2.3: «[…] detto criterio di imputazione delle perdite fiscali residue, alternativo alla regola generale individuata dalla norma primaria (in base alla quale le perdite del consolidato sono di esclusiva spettanza del consolidante) deve essere comunicato preventivamente all’agenzia delle Entrate unitamente all’avvenuto esercizio dell’opzione […]. Al riguardo, occorre evidenziare che l’individuazione di tale criterio è rimessa […] alla libera determinazione delle parti in sede di esercizio di ciascuna opzione […]. La scelta del criterio di attribuzione, nel rispetto della piena autonomia delle parti, è, dunque, libera. Tale libertà deve essere, tuttavia, contemperata con le esigenze di controllo; in tal senso va interpretato l’obbligo di preventiva comunicazione all’agenzia delle Entrate del criterio prescelto […]. Conseguenza di tale impostazione è l’impossibilità di adottare, all’atto della interruzione o del mancato rinnovo, criteri diversi da quello comunicato all’atto dell’esercizio dell’opzione».

L’Agenzia è nuovamente intervenuta, sul tema, con la risoluzione 113/2006. In tale documento di prassi, le Entrate hanno trattato il caso di un contribuente che aveva, per mero errore materiale, comunicato un criterio di attribuzione delle perdite nell’ambito del consolidato differente da quello convenuto tra le parti e che le stesse avevano stabilito tramite una specifica clausola negli accordi di consolidamento fiscale. L’amministrazione, in quell’occasione, ha espresso il seguente parere: «[…] l’obbligo di informazione preventiva (motivato dall’esigenza di contemperare adeguatamente le esigenze del controllo) preclude la possibilità di modificare la scelta comunicata, con la conseguente impossibilità di adottare, all’atto dell’interruzione anticipata o del mancato rinnovo, un criterio diverso da quello comunicato in sede di avvio del regime».

A parere dell’Agenzia, quindi, la comunicazione effettuata riguardo il criterio di scelta di attribuzione delle perdite non sarebbe modificabile successivamente (se non in sede di rinnovo dell’opzione per il consolidato), neppure laddove questa non rispecchi l’effettiva volontà delle parti contenuta negli accordi di consolidamento, non avendo alcuna rilevanza, secondo l’Agenzia, l’esistenza di documentazione idonea a dimostrare adeguatamente la stessa. Il «comportamento concludente del contribuente», principio fondante di numerosi altri regimi previsti dal nostro ordinamento tributario, non assumerebbe, in questo contesto, rilevanza alcuna, venendo sacrificato al fine di garantire le dovute «esigenze di controllo» da parte dell’amministrazione.

Sul punto, in senso conforme, anche la successiva circolare 2/E del 26 gennaio 2018, con cui, al paragrafo 3.2, l’Agenzia ha avuto modo di affermare che «[…] il criterio da utilizzare ai fini dell’attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione del consolidato o di revoca dell’opzione (o di mancato rinnovo) è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo».

Alla luce di queste interpretazioni piuttosto rigide, si ritiene quantomai necessario che le regole di funzionamento e gli aspetti procedurali del consolidato fiscale siano sempre contemplati in appositi «accordi di consolidamento» tra le consolidate e la consolidante; in tali accordi, peraltro, trovano spazio anche i criteri di riattribuzione delle perdite fiscali residue al termine della tassazione di gruppo che devono rispecchiare l’iniziale opzione comunicata all’amministrazione. Si rammenta, infatti, che gli accordi di consolidamento assumono una notevole importanza, non solo tra le parti per dirimere eventuali conflitti, ma anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria, la quale, sul punto, nella risoluzione 27 dicembre 2016 n. 121, ha ricordato come «[…] coerentemente con la disciplina da ultimo illustrata, le società aderenti al consolidato fiscale possono senz’altro regolare, attraverso gli accordi di consolidamento, le peculiari modalità operative del consolidato fiscale, con particolare riferimento ai rapporti giuridici, economici e finanziari tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento e agli adempimenti previsti per il consolidato. L’amministrazione finanziaria non può entrare nel merito dei predetti accordi - né, ad invarianza di risultati fiscali riferiti alla fiscal unit nel suo complesso, ha interesse a farlo - in quanto trattasi di contratti che hanno natura esclusivamente privatistica e disciplinano i rapporti intersoggettivi derivanti dall’applicazione del regime del consolidato fiscale […]».

Consolidato nazionale e società “di comodo”: le recenti pronunce della Cassazione

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui una delle società consolidate (compresa la consolidante) sia sottoposta alla disciplina prescritta per le società non operative ex articolo 30 della legge 724/1994.

Vengono richiamate, sul tema, due recenti pronunce della Suprema Corte.

Con la sentenza del 27 aprile 2022, n. 13123, la Cassazione ha stabilito che, in caso di consolidato fiscale, la società consolidante considerata “di comodo” non può utilizzare le perdite delle consolidate per ridurre il proprio reddito al di sotto del minimo di legge. I giudici di legittimità hanno, infatti, affermato che «[…] nell’ipotesi di società di comodo che si trovi nella posizione di consolidante di un consolidato nazionale […] sia possibile procedere alla determinazione della tassazione di gruppo […] sia pur dopo aver formalmente rispettato le modalità di calcolo del reddito minimo - secondo l’ordinaria tecnica della somma algebrica dei redditi complessivi netti delle consociate, con l’evenienza dunque della deducibilità delle perdite di una o più consolidate, sino all’azzeramento del reddito, costituisce interpretazione in evidente ed inconciliabile contrasto con le finalità stesse della disciplina sulle società di comodo».
La Suprema Corte, richiamando alcuni precedenti di prassi (risoluzione 36 dell’8 marzo 2007, circolare 1/E del 15 febbraio 2013, circolare 31/E del 30 dicembre 2014) ha precisato che «il punto nodale è sempre e solo quello di assicurare che alcun meccanismo possa escludere che la società non operativa in concreto risulti obbligata verso l’erario per un debito fiscale inferiore a quello corrispondente al reddito minimo calcolato secondo i coefficienti previsti dal citato articolo 30, comma 3».

Pertanto, qualora la consolidante, che rientri tra le società non operative, abbia dichiarato un reddito maggiore di quello minimo, ciò comporterà la possibilità di compensare le perdite della società consolidata con il reddito della consolidante nella misura corrispondente alla differenza tra il dichiarato e il minimo dichiarabile.

Al contrario, qualora la consolidante abbia già dichiarato il minimo, le perdite della consolidata non potranno scalfire il debito fiscale determinato ai sensi del citato articolo 30, venendo meno la funzione stessa della disciplina.

Conclude la Corte con il principio di diritto secondo cui «in tema di consolidato nazionale, qualora la società consolidante sia sottoposta alla disciplina prescritta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 30, per le società non operative, ed abbia a tal fine formalmente rispettato le modalità di calcolo del reddito minimo, la possibilità di procedere alla determinazione della tassazione di gruppo […] secondo l’ordinaria tecnica della somma algebrica dei redditi complessivi netti delle consociate, incontra il limite della indeducibilità delle perdite di una o più consolidate oltre il reddito minimo che la società di comodo consolidante è comunque obbligata a dichiarare”.

Dello stesso tenore la precedente ordinanza 10133 del 29 marzo 2022, con la quale la Suprema Corte, in materia di consolidato nazionale ha avuto modo di affermare che la società consolidante, soggetta al regime delle società di comodo ex articolo 30 della legge 724/1994, che dichiari un reddito maggiore di quello minimo previsto ex lege, può compensare le perdite della società consolidata in misura pari alla differenza tra reddito dichiarato e il minimo dichiarabile, non essendo, però, consentito che le perdite della consolidata elidano, in tutto o in parte, il reddito minimo dichiarato dalla consolidante stessa, da considerarsi quale base reddituale incomprimibile, la cui riduzione al di sotto di quella fissata dalla legge si porrebbe in contrasto con la matrice antielusiva della disciplina delle società di comodo. A giudizio della Corte, infatti, «il reddito minimo della società non operativa [..] non poteva essere eliso, in sede di determinazione del reddito complessivo globale, dalle perdite di periodo delle altre compagini incluse nel perimetro di consolidamento, sicché la fiscal unit avrebbe dovuto dichiarare un reddito complessivo globale e liquidare l’Ires dovuta prendendo come base detto reddito minimo presunto della consolidante».


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