Consolidato, il quadro NI segnala l’uscita «anticipata»
Per i gruppi societari composti da società residenti e da stabili organizzazioni di imprese controllate non residenti, gli articoli da 117 a 129 del Tuir prevedono la possibilità di determinare il reddito complessivamente, sommando algebricamente le singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, ricorrendo al modello Cnm (Consolidato nazionale e mondiale). Tale facoltà, nota come Consolidato nazionale, è un’opzione che deve essere esercitata dalle società del gruppo che intendono aderire alla tassazione consolidata, ricordandosi che tale scelta vincola per il regime opzionale almeno per un triennio, che si proroga automaticamente, tranne nel caso in cui venga revocato.
In quest’ultimo caso occorre compilare il quadro NI della dichiarazione Cnm, il quale deve essere presentato anche nell’ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio per la perdita del requisito di controllo. Si precisa che il quadro NI è presente anche nel modello Redditi Sc, il quale deve essere compilato esclusivamente quando l’interruzione riguardi tutte le società aderenti all’opzione, perché in caso contrario, il quadro di riferimento è quello contenuto in Cnm. Il prospetto, che si compone di tre sezioni, deve essere compilato per assolvere tre funzioni. La prima, corrispondente alla sezione I, riguarda la determinazione dell’importo esatto degli acconti versati, i quali potrebbero risultare inferiori a quanto dovuto a seguito della fuoriuscita di una controllata oppure, nel caso contrario, la consolidante può attribuire, in tutto o in parte, l’eccedenza versata alle società fuoriuscite dall’opzione.
La seconda funzione alla sezione II ha per oggetto l’attribuzione dell’eccedenza Ires al rigo CN24, colonna 3 del modello riferito al passato periodo di imposta (Cnm 2017) ceduta alla cessionaria proprio per il venire meno della tassazione di gruppo (sezione II). Nel caso in cui l’interruzione sia totale e riguardi, quindi, tutte le società aderenti all’opzione, l’eccedenza Ires prodotta nel precedente periodo di imposta rimane nella disponibilità della società o ente consolidante e verrà indicata nel modello Redditi Sc, in uno dei seguenti quadri: GN, GC o TN.
L’ultimo “compito” del quadro NI, indicato nella sezione II, attiene all’assegnazione delle perdite fiscali nel caso in cui, al momento dell’esercizio dell’opzione, si sia scelto di imputare le perdite alle singole società, invece che lasciarle nell’esclusiva disponibilità della società o ente consolidante (quale regola generale).Tale scelta deve essere effettuata al momento dell’esercizio di opzione o in sede di rinnovo. Se non viene deciso un criterio di attribuzione delle perdite fiscali, le stesse sono attribuite proporzionalmente alle controllate che le hanno prodotte. La decisione presa in merito all’eventuale attribuzione delle perdite deve essere ben ponderata in quanto, come chiarito dalla risoluzione 113/E/2006, tale scelta potrebbe non essere rettificabile, se non in sede di rinnovo dell’opzione, quindi compilando il quadro OP del modello Redditi Sc, indicando il criterio di ripartizione prescelto, anche se la sua compilazione non sia richiesta ai fini del rinnovo stesso.