Consolidato, la rateizzazione dell’exit tax si indica nel quadro CS
Le istruzioni al modello Cnm 2020 non citano più la sospensione della tassazione della «plus» fino al realizzo
Nel nuovo modello Cnm 2020 per la dichiarazione del consolidato fiscale trova spazio la nuova disciplina dell’exit tax, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 166 del Tuir per effetto del recepimento della direttiva Atad. In caso di trasferimento della residenza all’estero resta confermata la compilazione della sezione XIV del quadro NX, ridenominata «Imposizione in uscita» (fino allo scorso anno «Trasferimento residenza all’estero»), dove indicare l’ammontare del reddito, trasferito da ciascuna società aderente al consolidato, la cui tassazione può essere rateizzata per effetto della disciplina sulla tassazione in uscita. La scelta per la rateizzazione della tassazione va evidenziata nel quadro CS. Nelle istruzioni non si fa più riferimento alla sospensione della tassazione della plusvalenza fino al realizzo, stante il venir meno di tale opzione a seguito delle ultime modifiche al regime dell’exit tax.
L’Ace trasferita
Nel modello Cnm 2020 ritorna la sezione Ace, dove indicare la deduzione Ace trasferita dalle società aderenti al consolidato al reddito complessivo del gruppo. Il modello di dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale nazionale e mondiale - diffuso il 31 gennaio scorso sul sito delle Entrate - conferma, senza modifiche e in continuità rispetto al modello dello scorso anno, la sezione dedicata al trasferimento delle eccedenze Ace nell’ambito della tassazione di gruppo (quadro NX, sezione XII). La conferma della modulistica fa seguito al ripristino “retroattivo” dell’incentivo Ace ad opera della legge di Bilancio 2020, dopo l’abrogazione della disciplina stessa prevista dalla legge di Bilancio 2019.
Le eccedenze di interessi passivi
Non si è reso invece necessario apportare modifiche specifiche al modello in relazione alle novità in materia di trasferimento delle eccedenze di interessi passivi (quadro NF, sezione V), introdotte dalla risoluzione 67/E/2019. Con la risoluzione 67/E/2019 le Entrate hanno stabilito che le eccedenze di interessi passivi possono essere trasferite al consolidato fiscale anche in presenza di perdite pregresse ante-consolidato, in tutti i casi in cui tale trasferimento non comporti un aggiramento del divieto di trasferimento alla fiscal unit delle perdite fiscali anteriori all’opzione (articolo 118, comma 2, del Tuir). Tale rischio non si verifica, in particolare, nel caso in cui la società consolidata consegua una perdita fiscale o chiuda l’esercizio a zero. Ma anche nel caso in cui la consolidata consegua un imponibile positivo il divieto di trasferire le eccedenze di interessi (in presenza di perdite ante opzione) va inteso solo nei limiti dell’ammontare delle perdite effettivamente scomputate dalla consolidata dal proprio imponibile di periodo.
In proposito va ricordato che l’articolo 96, comma 14, del Tuir consente ai soggetti partecipanti al consolidato fiscale di sfruttare, nell’ambito del gruppo, le eccedenze di Rol non utilizzate da una società per consentire la deduzione dal reddito complessivo di gruppo degli interessi indeducibili di altre società con Rol non capiente.
Il trasferimento delle eccedenze di interessi passivi al consolidato riguarda sia quelle di periodo sia quelle oggetto di riporto in avanti, ad esclusione di quelle originatesi anteriormente all’ingresso nel regime della tassazione di gruppo.
Le istruzioni ricordano la necessità che vi sia corrispondenza tra le eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato e le eccedenze di Rol trasferite da altri soggetti partecipanti: pertanto gli importi dei Rol “individuali” eccedenti rispetto alle eccedenze di interessi trasferite da altri partecipanti, non possono essere trasferiti alla fiscal unit e, pertanto, possono essere riportati in avanti esclusivamente dai soggetti che li hanno generati.
Studio Associato CMNP
Sistema Frizzera