Controlli e liti

Consorzi di bonifica, il sollecito deve richiamare il piano

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di Silvio Rivetti

La motivazione della pretesa tributaria costituisce elemento centrale anche dei solleciti di pagamento “atipici”; e la carente esplicazione degli elementi di fatto e di diritto alla base degli importi richiesti determina la nullità del provvedimento di riscossione.

Lo stabilisce, in linea con la giurisprudenza di legittimità, la sentenza della Ctr Puglia 2923/13/2017 (presidente Solimando, relatore Digirolamo), resa con riguardo all’impugnazione di un sollecito di pagamento per «contributi per bonifica e miglioramento fondiario», notificato, da parte del concessionario alla riscossione, al proprietario di un fondo ricadente nel comprensorio di attività del relativo Consorzio di bonifica pugliese.

Sin dal primo grado, il contribuente aveva lamentato il difetto di motivazione dell’atto riscossivo, che tuttavia non era stato apprezzato dalla Ctp di Bari. L’eccepito vizio trova ora invece piena valorizzazione da parte della Ctr, che annulla l’atto perché non in grado di esplicare le modalità di calcolo del contributo richiesto. Secondo il giudice regionale, infatti, i parametri di computo dell’importo esatto avrebbero dovuto essere illustrati al contribuente mediante il richiamo in atto, quanto meno, del piano di classificazione, oppure della delibera regionale di approvazione di quest’ultimo, legittimanti l’operato dell’ente impositore.

L’orientamento consolidato – fin dalla pronuncia di Cassazione a Sezioni unite 16293/2007 – è quello per cui sono impugnabili anche gli atti “atipici” con i quali l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria compiuta e definita, si porta dietro un corollario fondamentale: l’obbligo, anche per gli atti di riscossione o di sollecito al pagamento, di illustrare un contenuto motivazionale minimo, tale da permettere al destinatario di acquisire contezza del fondamento della pretesa fatta valere. E se la motivazione dell’atto riscossivo, laddove preceduto da un atto “impositivo” già motivato, può legittimamente essere “affievolita” o realizzata mediante rinvio ad altri atti, ciò nonostante deve essere effettiva e idonea a consentire al contribuente di esplicare le sue ragioni in sede contenziosa.

Sul tema, già le Sezioni unite, con la sentenza 11722/2010, avevano chiarito che la cartella di riscossione dei contributi di bonifica va motivata con riferimento a un piano di classifica, approvato dalla competente autorità regionale, e che la contestazione specifica di tale piano, da parte del ricorrente, impone al consorzio di bonifica di provare l’esistenza dei benefici diretti a favore del fondo consortile, legittimanti il contributo richiesto (pronunce 26009/08, 8960/96 e 968/98). Per la giurisprudenza, infatti, i contributi in esame devono fare riferimento a interventi specifici, localizzati in zona attigua ai fondi gravati del pagamento, e non possono essere trasformati in un’indiscriminata e generica imposta fondiaria, gravante su tutti i soci consortili.

Ctr Puglia 2923/13/2017

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