Controlli e liti

Conti correnti senza codice fiscale Usa, il controllo italiano evita la chiusura

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di Valerio Vallefuoco

Il dipartimento delle Finanze del Mef ha emanato ieri una Faq sulla disciplina del Fatca (Foreign account tax compliance act), l’accordo con gli Stati Uniti che obbliga gli intermediari esteri e quindi anche gli italiani a trasmettere all’amministrazione finanziaria americana (Irs, Internal revenue service) i dati delle attività finanziarie che i cittadini statunitensi possiedono in Italia. Il Fatca prevede lo scambio di informazioni finanziarie tra le rispettive agenzie fiscali per contrastare l’evasione fiscale internazionale, in particolare quella relativa a cittadini e residenti statunitensi attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e quella relativa a residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie Usa.

La Faq affronta il problema dei soggetti che sono cittadini americani ma che non hanno un codice fiscale (Tax identification number, Tin) statunitense. È questo uno dei dati che le banche e gli altri intermediari debbono ottenere dai loro clienti americani; in assenza del Tin, la banca può arrivare a dover bloccare il conto del cliente. Diversi possono essere i motivi per cui un soggetto non comunica il Tin; il più semplice è proprio l’assenza del Tin in quanto mai assegnato dall’amministrazione finanziaria Usa.

È il caso, ad esempio, dei cosiddetti americani casuali, quei soggetti che sono nati negli Usa ma si sono trasferiti a vivere in un altro Paese senza ricevere il Tin.

Il problema è stato sollevato anche dal parlamento Ue in una risoluzione del luglio 2018, dove chiedeva alla Commissione di attivarsi con gli Usa per ridurre i disagi per questi soggetti. Le richieste arrivate da più parti hanno spinto l’Irs (amministrazione finanziaria Usa) a emanare una notice, a settembre 2017, con cui chiariva che il mancato ottenimento del Tin di per sé non costituisce una grave non conformità dell’intermediario, purché quest’ultimo abbia compiuto gli sforzi utili per ottenerlo. Con la Faq in esame, il dipartimento delle Finanze riprende i contenuti della notice dell’Irs, chiarendo quali siano le condizioni da rispettare per non incorrere in una contestazione di grave non conformità. Più in dettaglio, qualora non sia stato comunicato il Tin dal cliente, gli intermediari devono:

raccogliere e comunicare la data di nascita del titolare di conto e della persona che esercita il controllo;

richiedere ogni anno ai clienti il Tin statunitense mancante;

prima di comunicare i dati alle Entrate, effettuare una ricerca sui dati detenuti negli archivi elettronici per verificare l’eventuale presenza del Tin statunitense.

In questo modo, gli intermediari possono dar prova di aver compiuto ogni sforzo possibile per ottenere il Tin. Ciò permetterà all’Irs, nella valutazione dei fatti e delle circostanze alla base dell’assenza del Tin, di stabilire che non si tratta di grave non conformità da parte dell’intermediario.

Dal lato del cliente, il rispetto di tali procedure permetterà alla banca di non dover procedere alla chiusura dei conti.

Dipartimento delle Finanze, Faq sul Facta

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