Conti precisi sui ponti termici
La possibilità di accedere al Superbonus deve rispondere a precisi requisiti energetici e fiscali
L’accesso al Superecobonus richiede il rispetto di requisiti che derivano da un duplice filone legislativo: energetico e fiscale.
Si deve innanzitutto garantire il rispetto della legislazione energetica, concretamente dimostrato attraverso la relazione di conformità prevista da articolo 28 della legge 10/91 e dall’articolo 8 del Dlgs 192/2005. Questo richiede la verifica di quanto previsto dai decreti attuativi, e in particolare, dal Dm del 26 giugno 2015 «Requisiti minimi degli edifici», che impone i valori minimi di trasmittanza termica e di prestazione energetica previsti per le varie fattispecie di intervento.
In seconda battuta, ai fini fiscali, si devono assicurare le prestazioni per gli elementi di involucro e per i sistemi impiantistici, usando come riferimento il Dm del 6 agosto 2020, il «Decreto Requisiti Ecobonus». Chiaramente, qualora solo i primi requisiti siano verificati, l’intervento può essere realizzato ma senza l’incentivo al 110%. Analogamente, anche qualora solo i “requisiti fiscali” siano garantiti, la detrazione non è fruibile: si tratta di un’operazione non conforme ai dettami di legge, e, in sostanza, abusiva. Questa seconda ipotesi raramente si concretizza, poiché quanto richiesto dal Dm del 6 agosto 2020 (diversamente da quanto accadeva con i Dm del 2008 e del 2010) impone prestazioni più severe rispetto al Decreto requisiti minimi.
In un caso l’attenzione del progettista deve essere massima: la gestione e il calcolo dei ponti termici. Si ricorda che con ponte termico si intende un punto di discontinuità nell’involucro dell’edificio, in cui le dispersioni, per motivi geometrici o per carenza di materiale isolante, possono essere maggiori. Per porvi un rimedio, la legislazione in materia di efficienza energetica richiede il rispetto di trasmittanze termiche medie che, nel caso di ristrutturazione importante di ii livello o di riqualificazione energetica, tengono conto anche dei ponti termici. Nella pratica, si dovrà usare spessori di isolante maggiori di quelli previsti per rispettare il limite di legge, sterilizzando l’effetto peggiorativo legato alla presenza di un ponte termico.
Ai fini fiscali, i valori di trasmittanza termica forniti dal Dm del 6 agosto 2020 sono esplicitamente al netto dei ponti termici, e hanno valori decisamente più restrittivi rispetto ai corrispondenti limiti di legge. Possono però nascere dei paradossi numerici tali per cui si garantisce il valore “fiscale” ma non quello “legale”, in quanto le tante discontinuità impediscono di raggiungere il necessario valore medio di trasmittanza. È il tipico caso di edifici con molti balconi o serramenti (che generano appunto dei ponti termici): sarà necessaria una coibentazione maggiore, per neutralizzare (nei fatti e nei calcoli) gli effetti negativi causati dalle dispersioni aggiuntive.