Imposte

Conti scudati, senza bollo si perde la «segretazione»

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di Marco Piazza

Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista per il pagamento dell'imposta di bollo speciale sui conti scudati (riferita al valore del conto al 31 dicembre dell'anno precedente), perde la cosiddetta "segretazione" dal 1° gennaio dell'anno successivo, dato che per l'anno per il quale non ha pagato, l'imposta è prelevata in maniera forzosa dall'Agenzia.
Quindi se l'intermediario, per mancanza o insufficienza della provvista, non è stato messo in grado di versare l'imposta entro il 16 luglio 2014, lo segnala nel 770 quadro SO del 2014 da presentare nel 2015 (codice S) e la riservatezza si perde a partire dal 1° gennaio 2014.
Lo chiarisce la risposta dell'agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco 2014 dando così una soluzione razionale ad un problema che, l'anno scorso, ha alimentato notevoli conflitti fra clientela e intermediari.
La risposta chiarisce, inoltre, che nel caso in cui l'intermediario abbia nel frattempo risposto negativamente a un'indagine finanziaria, deve provvedere a rettificarla tempestivamente.
Ricordiamo che, l'imposta di bollo speciale sulle attività rimpatriate con lo "scudo fiscale" ancora "segretate" (attualmente dello 0,4%) è - di regola - calcolata sull'ammontare delle somme di denaro e sul valore di mercato delle attività finanziarie o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, determinati alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
Per le polizze di assicurazione si assume il valore di rimborso al 31 dicembre di ciascun anno intendendo per esso il valore di riscatto alla data di riferimento ovvero in caso di liquidazione o riscatto il valore effettivamente rimborsato. In base alla circolare 29/E del 2012, gli intermediari segnalano all'agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate in conseguenza dell'incapienza delle disponibilità in denaro sui conti comunque riconducibili al contribuente ovvero in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso.
La segnalazione deve essere effettuata con riferimento all'intera posizione del contribuente anche qualora la disponibilità dei conti o la fornitura della provvista non siano sufficienti per il versamento integrale dell'imposta dovuta. È in questo caso che la segretazione viene persa dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è mancata la provvista.
La risposta al Telefisco conferma inoltre, la tassazione "pro rata temporis" quando la perdita della riservatezza avviene nel corso del periodo d'imposta in quanto in una specifica data si verifichi un evento che la fa perdere; ad esempio, una verifica fiscale (ovviamente quando abbia comportato l'esibizione della dichiarazione riservata), la rinuncia espressa alla segretazione da parte del contribuente (che, ricordiamo, secondo l'Agenzia deve avere data certa), la morte del titolare del conto o un prelievo.
Sotto questo aspetto viene ribadito quanto già affermato dalla circolare 29/E del 2012 secondo cui «se nel corso dei periodi d'imposta successivi al 2011 viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza, l'imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime sulla base di un criterio pro rata temporis.
A tal fine, l'imposta deve essere calcolata sul valore delle attività alla data della perdita della segretazione rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime».

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