Contabilità

Continuità aziendale, la deroga non esonera dalle verifiche

Amministratori comunque obbligati alla valutazione del «going concern». L’Oic conferma: facoltà per le società che utilizzano principi contabili nazionali

La facoltà di deroga alla norma sulla continuità aziendale si applica alle sole società che utilizzano i principi contabili nazionali e si estende alla redazione del bilancio consolidato.

La versione definitiva dell’Interpretativo 8 dell’Oic sul going concern conferma tali conclusioni e aggiorna il precedente (l’Interpretativo 6) emesso nel giugno 2020.

Lo standard setter nazionale analizza dal punto di vista contabile la disposizione di cui all’articolo 38-quater, comma 2, del decreto Rilancio (decreto legge 34/2020 convertito dalla legge 77/2020) che riproduce – ma al contempo, precisa, alla luce del primo comma dello stesso articolo – la portata del comma iniziale dell’articolo 7 del decreto Liquidità (Dl 23/2020 convertito dalla legge 40/2020), relativo ai bilanci che si sono chiusi il 31 dicembre 2020 o comunque in corso a tale data.

Molto più incerta è invece la portata dell’articolo 38-quater, comma 3, non incluso volutamente nell’Interpretativo. Come sottolineato da Assonime, tale norma «legittima una valida rappresentazione contabile sicuramente rilevante anche sotto il profilo penale» e quindi la valutazione delle voci e del going concern facendo ricorso alla deroga de quo «non può costituire di per sé una condotta penalmente rilevante ai sensi della disciplina sulle false comunicazioni sociali».

L’intervento del legislatore è ispirato al dichiarato intento di neutralizzare gli effetti devianti conseguenti alla crisi economica, consentendo alle imprese di conservare la prospettiva di continuità che avevano prima della crisi. La legge tiene conto delle evidenti difficoltà che incontrano amministratori e revisori nel definire tempi e portata dell’emergenza sanitaria e soprattutto nel prefigurare quale sarà lo scenario con il quale l’impresa sarà chiamata a confrontarsi nei mesi che seguiranno.

Sulla base di tale premessa di sano realismo, la disposizione permette di allineare la valutazione del going concern del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 alle risultanze dell’ultimo esercizio anteriore allo scoppio della pandemia: rappresentato di regola dal 31 dicembre 2019, al quale andrà cristallizzata la valutazione della continuità aziendale ai fini delle valutazioni di bilancio.

Questa verifica retrospettiva è la condizione al contempo necessaria e sufficiente per l’attivazione di una deroga che l’articolo 38-quater, comma 1, prevede in termini automatici (almeno, stando alla lettera della norma) per i bilanci in corso di approvazione nel 2020, mentre il comma 2 configura come opzione rimessa alla discrezionalità degli amministratori («può comunque essere effettuata») per i bilanci relativi chiusi o comunque in corso al 31 dicembre 2020.

Occorre precisare che oggetto della sterilizzazione normativa non è la verifica del going concern, ma gli effetti che la perdita del requisito determina sull’iscrizione delle poste di bilancio, così prevenendo le conseguenti svalutazioni dello stato patrimoniale.

Anche la nuova formulazione non esonera dunque gli amministratori dall’obbligo di procedere a una valutazione della continuità aziendale, che rimane oggetto di monitoraggio per il tramite di assetti a tal fine adeguati e destinati anzi ad un doveroso adattamento al nuovo scenario.

La convergente indicazione del paragrafo 22 dell’Oic 11 e dell’articolo 2086, comma 2, del Codice civile impone, rispettivamente, di illustrare i piani aziendali futuri per far fronte alle incertezze e di attivare strumenti idonei al recupero della continuità aziendale.

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