Contraddittorio preventivo, la via stretta dell’accertamento
L’interlocuzione non può avvenire quando la pretesa è sostanzialmente compiuta. Occorre poi una motivazione rafforzata sulle osservazioni poste dal contribuente
Il principio del contraddittorio preventivo deve essere valorizzato nella fase istruttoria, quando la pretesa tributaria non è ancora formata, e non in presenza dello “schema” di provvedimento dell’ente impositore. Inoltre, perché il contraddittorio risulti effettivo, è necessario che l’amministrazione sia obbligata a motivare sulle ragioni del rigetto delle osservazioni del contribuente.
Sono questi i criteri che dovrebbero informare l’attuazione della delega fiscale ( legge 111/2023) e che invece...