Professione

Contraddittorio a tutela ampia

di Enrico De Mita

Esiste un profondo radicamento sistematico del diritto al contraddittorio quale «principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa» a pena di nullità dell'atto finale del procedimento, per violazione del diritto di partecipazione dell'interessato al procedimento stesso (Cassazione, Sezioni unite, 19667/2014; Corte costituzionale sentenza 132/2015; Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 2014, cause 129/13 e 130/13). Così ambientata, deve essere valorizzata l'affermazione del diritto al contraddittorio come principio immanente dell'ordinamento applicabile anche ai tributi locali proveniente da una recente sentenza della Commissione tributaria della Lombardia (n. 4400/2018, depositata lo scorso 18 ottobre) che ha dichiarato la nullità di un avviso di accertamento in materia Ici per violazione della regola del contraddittorio da parte di un Comune del Lecchese. La mancata instaurazione del contraddittorio in materia di tributi locali determina la nullità dell'atto notificato. Il giudice tributario, per tale assorbente motivo, può limitarsi a tale constatazione “in rito”, senza entrare nel merito della controversia.

Come spiegato dalla Ctr, il diritto al contraddittorio costituisce «principio fondamentale di civiltà giuridica e principio generale valido in ogni campo dell'attività amministrativa». La pretesa tributaria, continua la Ctr, trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione di cui all'articolo 10 dello Statuto del contribuente) tra amministrazione e contribuente (anche) nella fase precontenziosa o endoprocedimentale. Il previo contraddittorio fra l'amministrazione finanziaria e il contribuente rappresenta un principio generalizzato, dotato di una specifica “forza espansiva”.

Correttamente la Ctr di Milano ha applicato i principi costituzionali al caso di specie. Anche in assenza di espressa comminatoria normativa, il vizio del contraddittorio produce, come sanzione del tutto ragionevole, la nullità dell'atto impositivo. È in gioco la garanzia effettiva della partecipazione al procedimento: il rilievo è di diritto sostanziale, non di mera procedura.

La Ctr ha richiamato la pronuncia della Corte (132/2015) e, con essa ,il diritto vivente che aveva già restituito al pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale la dignità di precetto imperativo, quale primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva” (Cassazione 18184/2013). Anche secondo la Corte di giustizia di Lussemburgo (sentenza nella causa C-349/07) il principio fondamentale del contraddittorio endoprocedimentale è corollario del diritto di difesa del contribuente.

L'atto finale dovrà essere poi specificamente motivato anche con riguardo alle osservazioni, ai chiarimenti e alle giustificazioni, eventualmente forniti dal contribuente in sede di contraddittorio.

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