I temi di NT+Modulo 24

Contratto senza fattura, la rotta per gli obblighi Iva

La Corte di giustizia ha equiparato di fatto il contratto alla fattura se il primo ne rispetti al suo interno le condizioni sostanziali.

di Matteo Dellapina

La semplice stipulazione di un contratto contenente gli elementi caratteristici della fattura comporta che l’Iva sia dovuta all'erario. La Corte di giustizia (Raiffeisen Leasing, C-235/21) ha di fatto equiparato il contratto al documento fiscale se il primo rispetti, al suo interno, le «condizioni sostanziali» (si veda il precedente articolo «Leasing, per detrarre l’Iva basta il contratto-fattura»). Cosa attendersi a livello domestico da tale pronuncia?

La questione sollevata dal giudice nazionale sloveno è molto chiara: un contratto può essere considerato una fattura (articolo 203 della direttiva 2006/112/Ce) solo quando da esso emerga oggettivamente l’intenzione, chiaramente espressa dalle parti, di assimilarlo a un documento fiscale relativo a un’operazione specifica, essendo «tale contratto in grado di far sorgere nell’acquirente la ragionevole aspettativa di poter detrarre l’Iva a monte sulla base di esso»?

I giudici europei, ben consapevoli di giungere a una decisione che avrebbe destato non poco scalpore, hanno seguito un percorso "decisorio" ben battuto.

Anzitutto la Cgue ha chiarito che:

• l’Iva indicata in fattura è dovuta all’erario dall’emittente del documento fiscale (articolo 203 della direttiva 2006/112/Ce), anche in assenza di una qualsiasi operazione imponibile reale (P-Carte Carburante, C-48/20);

• la detrazione dell’imposta dev’essere accordata se vengono rispettati gli obblighi sostanziali, anche quando taluni formali siano stati omessi dai soggetti passivi (Barlis 06 – Investimentos Imobiliàrios e Turìsticos SA, C-516/14).

Quindi l’amministrazione finanziaria non potrà negare la detrazione dell’Iva per il semplice fatto che una fattura non rispetti i requisiti previsti dall’articolo 226 della direttiva 2006/112/Ce, quali l’obbligatorietà dell’indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti (p. 6), nonché della specificazione della data (p. 7), qualora la fattura stessa disponga di tutte le informazioni per accertare che i requisiti sostanziali siano soddisfatti.

A ogni buon conto, il rapporto tra l’esistenza e la regolarità della fattura con la detrazione Iva non è così automatico. Anzitutto il diritto a detrarre l’Iva è in linea di principio legato all’effettiva realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi e allo stesso tempo l’esercizio di tale diritto non si estende a un’imposta dovuta per il solo fatto che sia menzionata in fattura (Menidzherski biznes reshenia, C-572/11).

Così l’obiettivo dell’articolo 203 della direttiva 2006/112/Ce è proprio quello di eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che potrà essere evitato solo se il fisco disponga delle informazioni necessarie per stabilire se i requisiti sostanziali del diritto a detrazione siano soddisfatti, indipendentemente dal fatto che l’Iva sia indicata in un documento recante l’intestazione "fattura" o in altro, quale un contratto concluso tra le parti.

Nella decisione della vicenda Raiffeisen Leasing (C-235/21), i giudici Ue hanno ritenuto che un documento, per essere riconosciuto come fattura, dovrà sia menzionare l’Iva e sia contenere tutte quelle info necessarie affinché l’amministrazione finanziaria possa stabilire se siano (o meno) soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione dell’Iva.

Cosicché se dopo la conclusione di un contratto, non "seguirà" la fattura, il contratto stesso potrà essere considerato quale documento fiscale purché rispetti quanto sopra: ossia l’inserimento degli elementi necessari di cui all’articolo 226 della direttiva 2006/112/Ce, ossia del nostro articolo 21 Dpr 633/1972.

Da qui emerge una breve riflessione, di caratura pratica: quali risvolti potrà avere la decisione C-235/21 in ambito operativo? Quali saranno le prossime "mosse" del fisco nazionale? È bene osservare come tale pronuncia non abbia una portata "pro-contribuente" in quanto legittimerebbe proprio l’Amministrazione a richiedere il versamento dell’Iva in base alla semplice stipulazione di un contratto (contenente tutte le info necessarie del documento fiscale) anche se manchi la fattura.

Leggi la versione integrale di questo articolo che fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24