Controlli e liti

Contribuente residente in paesi black list: la competenza sull’accertamento segue le regole per gli stranieri

Per la Cassazione la presunzione secondo cui si considerano in Italia i soggetti che trasferiscono la propria residenza in un Paese a fiscalità privilegiata non è automatica e va contestata

di Giorgio Emanuele Degani

La Corte di Cassazione, con sentenza del 3 maggio 2022, n. 13983/2022 (presidente Manzon, relatore D’Aquino) ha reso un importante principio di diritto in tema di accertamento del reddito del contribuente persona fisica, residente in Paesi a fiscalità privilegiata. I giudici hanno chiarito che, in assenza di contestazioni da parte dell’agenzia delle Entrate in ordine alla fittizia residenza estera, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento si determina in base al Comune in cui il reddito è stato prodotto, o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello dove si è realizzato il reddito più elevato.
La competenza funzionale degli Uffici è disciplinata dagli articoli 31 e 58 del Dpr 600/1973 che hanno lo scopo di ancorare la competenza di questi alla residenza del contribuente, determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 2bis, Tuir.
L’articolo 58, comma 2, del Dpr 600/1973 dispone espressamente che, per i cittadini non residenti, o per i quali l’Ufficio non accerti la residenza in Italia, si applica il principio della tassazione del solo reddito prodotto in Italia, la cui competenza spetta all’agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale è sito il Comune in cui è stato prodotto il reddito o quello dove è stato prodotto il reddito più alto.
La sussistenza della residenza in Italia diviene, dunque, un elemento fondamentale per distinguere tra soggetti residenti, o di cui si accerti la residenza fiscale in base ad uno dei criteri alternativi tra di loro previsti dall’articolo 2, Tuir, per i quali i redditi sono tassabili sulla base del principio del cosiddetto world wide income taxation principle, e soggetti non residenti, a cui si applica il criterio del cosiddetto source principle o principio della fonte.
Nel caso oggetto di giudizio, i giudici hanno rilevato che l’Agenzia non ha contestato o non ha accertato la sussistenza della residenza effettiva in Italia del soggetto straniero; da ciò consegue che i redditi devono essere determinati in base al principio della fonte e l’Ufficio competente è quello applicabile agli stranieri.
La Cassazione ha inoltre ritenuto che la presunzione di cui all’articolo 2, comma 2bis del Tuir , secondo cui si considerano in Italia i soggetti che trasferiscono la propria residenza in un Paese a fiscalità privilegiata, non opera automaticamente, con la conseguenza che l’Ufficio deve invocare espressamente l’applicazione di detta norma al fine di dedurre la residenza fittizia estera. Ed infatti, la norma opera unicamente laddove vi sia un contrasto tra il dato formale dell’iscrizione all’Aire conseguente alla fissazione di residenza in un Paese a fiscalità privilegiata e il dato sostanziale dell’effettiva residenza del contribuente, altrimenti, se così non fosse, il cittadino residente in un Paese black list sarebbe sempre residente in Italia a prescindere da una specifica contestazione sul punto.
La pronuncia, senza precedenti sul tema, appare essere condivisibile in quanto applica correttamente le norme e i principi sopra richiamati, limitando l’azione accertativa ai canoni di legge, nel rispetto dei diritti del contribuente.

Cassazione, sentenza 563/2022

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