Contabilità

Contribuenti in semplificata: perdite 2019 deducibili al 60%

Le limitazioni si applicano anche se i soggetti optano poi per la contabilità ordinaria

di Giorgio Gavelli

Regole speciali per il riporto delle perdite con varie distinzioni a seconda del regime in cui il contribuente si trova. La risposta a interpello 45/2020 (si veda l’articolo del 10 febbraio) chiarisce un aspetto del regime transitorio previsto per i contribuenti semplificati nel 2017 e 2018, andando a comporre un puzzle non semplice.

Imprese Ires
Per le società di capitali, gli enti commerciali e le altre imprese del “mondo Ires”, la norma di riferimento è l’articolo 84 Tuir, in base al quale la perdita di un periodo può essere computata in diminuzione nei periodi d’imposta successivi (senza limiti) in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di periodo «e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare».

Regole particolari sono dettate in presenza di regimi di esenzione dell’utile, di proventi esenti e, in senso antiabuso, di trasferimento della maggioranza o di fusioni/scissioni (articolo 172, comma 7 e 173, comma 10). Ha un’ottica di incentivo, invece, il comma 2 della disposizione, che riconosce alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione e in presenza di una nuova attività produttiva il riporto illimitato sia nel tempo che in senso quantitativo. La società può utilizzare la perdita per un importo inferiore all’80% del reddito del periodo successivo, ma solo in misura tale che residui un reddito imponibile e, di conseguenza, un’imposta a debito strettamente necessaria a compensare crediti, ritenute ed eccedenze d’imposta.

Per questi soggetti i problemi interpretativi sorgono essenzialmente in sede di cessazione dell’attività (il consumo integrale, senza il limite dell’80% dovrebbe essere acclarato per le stesse ragioni esposte nella risposta a interpello dell’11 febbraio e in altri non pubblicati – si veda circolare Assonime 33/11) e per la rigidità della posizione assunta dalla Cassazione, che non accetta dichiarazioni integrative in caso di omissione del riporto (per tutte: ordinanze 8195/2019 e 5105/2019), considerando (a nostro avviso a torto) quest’ultimo come una facoltà e non un obbligo (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° luglio 2019).

Soggetti Irpef ordinari e semplificati
In questo caso, le regole sono dettate dall’articolo 8 del Tuir, riformulato (anche con effetto sulle perdite pregresse ancora riportabili) dalla legge di Bilancio 2019. Tali soggetti possono scomputare le perdite solo dai redditi d’impresa prodotti nello stesso periodo d’imposta (fino alla loro concorrenza integrale) e, per l’eccedenza, dal reddito d’impresa di ciascuno dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% di essi, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare e senza limiti temporali. Anche in questo caso, le perdite maturate nei primi tre periodi d’imposta sono utilizzabili anch’esse senza limiti di tempo ma in misura piena.

Queste regole si applicano anche alle perdite maturate dalla società in regime di “piccola trasparenza” (articolo 116 del Tuir), per la quota spettante a ciascun socio, e ricordando che le perdite dei soci ante regime non possono essere utilizzate per compensare i redditi attribuiti per trasparenza.

Per i soggetti in contabilità semplificata, la riforma ha “ripescato” le perdite d’impresa maturate ma non utilizzate nel 2017, disponendone un utilizzo limitato al 40% dei redditi d’impresa dichiarati nel 2018 e nel 2019 (per l’intera capienza) e nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% del medesimo reddito, sempre sfruttando per intero la capienza.

Analogamente, le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito d’impresa di periodo e nel 2020 in misura non superiore al 60% del medesimo reddito, così come le perdite maturate da questi soggetti nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito d’impresa. In queste ultime ipotesi (2017 escluso) le perdite dei primi tre anni fruiscono del riporto illimitato. Tali limitazioni si applicano anche se poi il soggetto in contabilità semplificata opta per la contabilità ordinaria. Il “dilemma” circa il destino delle eventuali perdite non compensate (in queste fattispecie transitorie) a fine 2020 è stato risolto dalla circolare 8/E/19 a favore del nuovo meccanismo di riporto, ovvero, senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell’80 per cento.

Ora sappiamo che se, nel frattempo, interviene la cessazione dell’attività, l’utilizzo, nell’ultimo periodo in cui si dichiara il reddito d’impresa, è integrale. Ricordiamo che per i soci di Sas, le regole del riporto delle perdite che eccedono l’ammontare del capitale sociale si applicano solo (e per l’intero) ai soci accomandatari.

LA MAPPA

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