Imposte

Regime per cassa, deduzione integrale della perdita alla chiusura dell’attività

La risposta a interpello 45/2020: ammesso il riporto totale nel periodo d’imposta di cessazione

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Contribuenti in contabilità semplificata con deduzione integrale della perdita d’impresa nel periodo d’imposta di cessazione dell’attività. È questo l’importante chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate la risposta a interpello n. 45 del 10 febbraio presentato da un contribuente in contabilità semplificata “per cassa”.

In particolare il quesito riguarda la chiusura dell’attività nel corso del 2018 di un’impresa che nel 2017 (primo anno di applicazione del nuovo regime semplificato) aveva incamerato una perdita generata dal valore delle rimanenze finali che, come noto, proprio da quella annualità non entravano più a fare del reddito imponibile di tali contribuenti.

In tale circostanza il contribuente chiedeva dunque all’Agenzia la possibilità di recuperare integralmente la perdita maturata nel 2017, tutta nel periodo d’imposta 2018, alla luce dell’avvenuta cessazione, anziché passare attraverso il riporto modulato nei tre anni successivi previsto per le imprese semplificate dal comma 25 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019 (145/2018).

Le Entrate ritengono che nel caso di specie l’istante possa, nel periodo di imposta di cessazione dell’attività (2018), dedurre integralmente, sino a concorrenza del reddito d’impresa imponibile prodotto nel 2018, le perdite d’impresa rinvenienti dall’annualità antecedente (2017), generate proprio per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze avvenuto nel 2017.

L’Agenzia giustifica tale apertura interpretativa, rispetto allo schema rigido previsto dalla norma (articolo 1 comma 25 legge 145/2018) in ragione del fatto che l’incasso (certo) nel 2018 di tutte le rimanenze finali 2017, dovuto alla cessazione dell’attività, fa venir meno le cautele previste dallo stesso articolo di legge a presidio del gettito erariale che imporrebbero, in condizioni normali, il riporto delle perdite (2017) nell’arco del triennio successivo.

Il chiarimento è apprezzabile, poiché quella descritta nell’interpello è una situazione comune, a cui non era stata data risposta nella precedente circolare interpretativa della stessa Agenzia ( 8/E/2019) con la quale erano stati forniti i primi chiarimenti circa la riportabilità delle perdite per i soggetti Irpef alla luce delle novità introdotte con la legge di Bilancio 2019. Del resto, va detto, che la risposta delle Entrate è assolutamente in linea con l’intento legislativo della norma citata, posto che le disposizioni di legge mirano solo a diluire, e non a proibire, l’utilizzo delle perdite.

Infatti è fin troppo logico evidenziare come, la diluizione della perdita (2017) nei tre esercizi previsti dalla norma, costituirebbe un’ingiustificata penalizzazione per il contribuente che cessa l’attività prima del compimento di tale triennio, poiché costui si vedrebbe di fatto privato della possibilità di recuperare (fiscalmente) parte del costo riferito a quelle rimanenze che hanno generato nel corso del 2017 la perdita d’impresa prodotta. Del resto l’incasso nel 2018 di quelle stesse rimanenze finali, con il loro integrale assoggettamento ad imposizione nell’esercizio di cessazione dell’attività, consente di scongiurare ogni pericolo di perdita di gettito ai danni della stessa amministrazione finanziaria.

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