Adempimenti

Contributi a fondo perduto, sanzioni extra per chi li incassa senza averne diritto

Accanto alla sanzione amministrativa dal 100% al 200% del contributo si aggiunge quella penale

di Alessandro Sacrestano

Bisognerà attendere l’istituzione e il successivo avvio della procedura telematica di accesso ma, ormai, la prospettiva di vedersi riconoscere un bonus a fondo perduto in funzione del calo di fatturato patito a seguito della diffusione del rischio pandemico da Covid-19 è una concreta realtà dopo la pubblicazione del Dl 34/2020 in Gazzetta Ufficiale.
Se la possibilità è certa, dall’altro lato sono molti i punti ancora incerti, per i quali sarebbe utile avere una presa di posizione da parte del Fisco.

Il tutto perché eventuali errori nella determinazione di se e in che misura spetti il contributo è fattispecie tutt’altro che di poco conto.

Le sanzioni
Il comma 12 dell’articolo 25 del Dl 34/2020, infatti, evidenzia che, qualora l’agenzia delle Entrate verifichi che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, la stessa procede a recuperare l’importo indebito, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997 oltre agli interessi. La norma richiamata dispone l’applicazione di una sanzione dal 100% al 200% della misura del beneficio indebito, per la quale in nessun caso si applica la definizione agevolata.

Non basta, in quanto sono applicabili anche i rilievi penali ai sensi dell’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Insomma, un errore potrebbe costare caro.

Gli esclusi
I primi a dover trovare una quadra sul testo della norma e, quindi, a stare in guardia rispetto alla presentazione della domanda sono i lavoratori autonomi. Per effetto di un complicato intreccio di norme, infatti, sono espressamente esclusi non solo i professionisti iscritti a una Cassa di previdenza privata, ma anche i lavoratori autonomi che hanno già diritto alle indennità di cui agli articoli 27 e 38 del Dl 18/2020.

A conti fatti, sarebbero quasi tutti esclusi quindi i lavoratori autonomi, con la sola eccezione di quelli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Se così fosse, però, la norma potrebbe apparire assai penalizzante per i professionisti.

I requisiti
Altro punto da chiarire riguarda il limite dei 5 milioni di euro di ricavi o compensi conseguiti nell’esercizio precedente, che segna la soglia di ammissibilità al beneficio. Ci si chiede se tale valore debba essere inteso nella sua accezione civilistica o fiscale. In pratica, se un’impresa si è adeguata agli Isa nell’esercizio scorso e, per il solo effetto dell’adeguamento, avesse superato la soglia dei 5 milioni, sarebbe esclusa, o bisognerebbe tener conto del dato civilistico?

Qualche perplessità lascia anche il riferimento alla base temporale di confronto del fatturato conseguito, ossia aprile 2020 contro aprile 2019. Insomma, se per un evento del tutto accidentale un’impresa avesse concentrato un grosso fatturato nel 2019 nel periodo gennaio-marzo, fatturando un valore insolitamente basso ad aprile, tale circostanza limiterebbe concretamente la possibilità di fruire del beneficio, prescindendo dall’incidenza patita per effetto del coronavirus.

E ancora, chi ha iniziato l’attività al 1° gennaio 2019 per effetto di un’operazione di scissione, è anch’esso escluso dall’obbligo di confronto?

Andrebbe infine specificato in maniera chiara e puntuale quali sono i Comuni che avevano già in corso la gestione di un’emergenza pregressa a quella conseguente al rischio pandemico dove, se i richiedenti hanno il domicilio fiscale o la sede operativa, scatta una diversa esenzione dall’obbligo di confronto col fatturato dell’esercizio precedente.

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