Contributo a fondo perduto anche per gli agenti di commercio
Svolgono attività d’impresa e se rispettano tutti i requisiti dell’articolo 25 del Dl 34/2020 accedono all’aiuto
Perimetro soggettivo di applicazione del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del Dl 34/2020 (decreto rilancio) da tracciare non senza difficoltà anche dopo il varo della circolare 15/E/2020 da parte dell’agenzia delle Entrate.
Gli agenti di commercio
Si è diffusa la preoccupazione che i soggetti iscritti all’Enasarco (ente di diritto privato di previdenza obbligatoria) sarebbero esclusi dal contributo a fondo perduto in quanto rientranti nelle situazioni di non spettanza previste dal comma 2 dell’articolo 25.
La preoccupazione non ha fondamento perché i soggetti esclusi dalla disposizione di legge sono solo i «professionisti iscritti» mentre gli agenti di commercio svolgono senza ombra di dubbio un’attività di impresa (per quanto ausiliaria al commercio). Questi soggetti, quindi, se rispettano tutti i requisiti previsti dall’articolo 25 del Dl 34/2020, possono accedere al contributo a fondo perduto nelle misure previste.
Naturalmente anche se hanno percepito l’indennità di lavoro prevista dall’articolo 28 del Dl 18/2020 (decreto Cura Italia).
Livigno e Campione d’Italia
Le imprese e i professionisti che operano presso i comuni di Livigno e Campione d’Italia sembrano, oggi, esclusi dall’agevolazione. Ciò in quanto uno dei presupposti di accesso al bonus è, in base al comma 1 dell’articolo 25 del Dl 34/2020, l’essere «titolari di partita Iva». Trovandosi in territori extra doganali, questi sono sostanzialmente soggetti esclusi dall’applicazione dell’Iva ed effettuano soltanto operazioni fuori campo. Ove non fossero ammessi al contributo a fondo perduto sarebbero di fatto discriminati rispetto al resto del territorio nazionale.
Lo zero contro zero
Il tema dell’impossibilità di riscontrare come condizione preliminare di accesso al contributo a fondo perduto la diminuzione minima di fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese del 2019, riguarda, in termini più generali, tutti coloro che sono privi di elementi attivi di riferimento (il cosiddetto zero contro zero). E lo stesso problema si pone per tutti i bonus legati alla constatazione del calo di fatturato (come ad esempio il tax credit locazioni).
In un passaggio del paragrafo 3 la circolare 15/E delle Entrate sembra affermare che in mancanza di dati da confrontare il contributo a fondo perduto possa spettare nella misura minima (1.000 e 2mila euro a seconda della natura del soggetto richiedente), ma poi, nello stesso periodo, le Entrate tornano a evidenziare che il presupposto di accesso è quello di rispettare i requisiti previsti dal comma 4 dell’articolo 25 e così si torna al punto di partenza. La situazione di «zero contro zero» se da un lato è vero che non consente di individuare una diminuzione del fatturato e quindi applicando rigidamente la norma in queste situazioni l’accesso al bonus appare negato, dall’altro è anche evidente che caratterizza situazioni in cui è la stessa previsione legislativa che non può essere applicata, mancando una base di calcolo (il 33% di zero è sempre zero).