Controlli e liti

Contributo unificato calcolato sulle sanzioni per il ricorso contro l’atto di irrogazione

Ctr Emilia-Romagna: per valore della lite, cui riferire il contributo, non si può intendere l’importo del tributo al netto degli accessori (interessi e sanzioni)

immagine non disponibile

di Dario Aquaro

In caso di controversie relative soltanto all’irrogazione di sanzioni, il valore della lite per il calcolo del contributo unificato è dato dalla somma delle sanzioni stesse. Lo precisa il comma 2, articolo 12, del Dlgs 546/1992. Ed è seguendo questo principio che la Ctr Emilia Romagna – con la sentenza 144/14 del 31 gennaio scorso – ha accolto l’appello del ministero dell’Economia contro una pronuncia della Ctp Bologna «in tema di debenza e misura del contributo unificato».

Nel caso all’esame dei giudici, per determinare il valore della lite cui riferire il contributo unificato, il contribuente (vittorioso in primo grado) aveva invocato anch’egli l’articolo 12, comma 2, del Dlgs 546. Ma nella parte in cui si afferma che: «Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato».

La Commissione regionale ha dunque spiegato che tale quantificazione del valore della lite non può applicarsi al caso in questione. Sarebbe infatti applicabile «ove si controverta di un tributo e degli accessori (sanzioni ed interessi) normalmente connessi al primo nell’atto di accertamento», ma non nell’ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del Dlgs 546/92, in cui si afferma – appunto – che «in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste».

Nella fattispecie, il valore della lite indicato in 373.309 euro, e rilevante per la determinazione del contributo unificato dovuto, «è pari al totale delle sanzioni irrogate dall’ufficio, che formano oggetto del giudizio riassunto dal ricorrente a seguito del rinvio da parte della Corte di Cassazione».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©