Contributo unificato e atti presupposti: calcolo «in scala»
Se con il ricorso contro l’intimazione di pagamento il contribuente dichiara di voler impugnare anche tutti gli atti presupposti occorre versare il contributo unificato per ciascun atto. A fornire questo principio è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 275/2/2019 (presidente e relatore Montanari), depositata il 25 novembre 2019.
Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento derivante dall’emissione di alcune cartelle di pagamento che asseriva mai notificate. Successivamente, in sede di iscrizione a ruolo, non corrispondeva il contributo unificato tributario (Cut). L’ufficio di segreteria della Commissione notificava al ricorrente un atto di regolarizzazione quantificando il contributo dovuto sulla base di tutte le cartelle da cui derivava l’intimazione. Il contribuente impugnava tale richiesta ritenuta illegittima rilevando che l’unico atto oggetto del ricorso era l’intimazione di pagamento e non le cartelle di pagamento (atti presupposti). Di conseguenza il contributo doveva essere quantificato sulla base dell’unico atto formalmente impugnato.
L’ufficio evidenziava invece che nel ricorso era stato chiesto l’annullamento dell’intimazione di pagamento e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, dipendente o conseguente rispetto a quelli espressamente impugnati e che nelle conclusioni dell’atto si domandava l’annullamento degli «atti impugnati». La Ctp ha rigettato il ricorso. Secondo la decisione, dall’analisi del ricorso, nell’oggetto della domanda e nei motivi il contribuente ha fatto riferimento a più atti - le cartelle di pagamento - e non alla sola intimazione di pagamento.
Il giudice dunque richiamando diverse pronunce della Suprema corte (Sezioni unite 5791/2008, 1144/2018), ricorda che in materia di riscossione delle imposte l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta - consentita dall’articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992 - di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, senza che l’una o l’altra scelta possa inficiare il proprio compiuto diritto di difesa.
La Ctp, nella specie, ha ritenuto che il contribuente avesse inteso impugnare e chiedere l’annullamento di più atti e non della sola intimazione di pagamento. Da tale scelta discende dunque l’obbligo di versare il contributo unificato per ogni atto impugnato.
Si ricorda, al riguardo, che in base all’articolo 16 del Testo unico delle spese di giustizia, l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato comporta l’applicazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggior imposta dovuta. Il mancato versamento tuttavia non impedisce lo svolgimento del giudizio, ma rileva sul piano fiscale e dovrà comportare la regolarizzazione successiva da parte del ricorrente.