Controlli fiscali validi anche se fuori tempo
Nell'ambito delle verifiche fiscali, il superamento del termine di permanenza dei verificatori dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente (articolo 12, comma 5 dello statuto, l. 212/2000) non comporta la sopravvenuta decadenza del diritto di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti effettuati e nemmeno l'inutilizzabilità degli elementi riscontrati, considerato che nessuna delle rammentate sanzioni è stata di fatto menzionata dal Legislatore. A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 1706/2018 depositata in cancelleria il 24 gennaio 2018.
L'agenzia delle Entrate ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di una Srl a socio unico, avente a oggetto servizi di approvvigionamento di mezzi d'opera, di altri beni e di prestazioni in favore delle società committenti appartenenti al gruppo controllante. Al termine della verifica, l'ufficio ha redatto un processo verbale di constatazione contenente una pluralità di rilievi al quale è seguita l'emissione di tre avvisi di accertamento afferenti alla maggiore Ires, Irap e Iva, avverso i quali la Srl ha proposto distinti ricorsi alla Ctp di Milano che sono stati parzialmente accolti.
Avverso le sentenze della Ctp l'amministrazione finanziaria ha proposto appello mentre il socio unico, in qualità di incorporante della Srl, si costituiva proponendo appello incidentale.
La Ctr, previa riunione dei giudizi, rigettava l'appello principale dell'ufficio e accoglieva parzialmente l'appello incidentale della società.
Avverso la sentenza di appello, l'agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione mentre la società incorporante ha resistito con controricorso, oltre a proporre ricorso incidentale attraverso il quale è stata contestata l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo relativo alla nullità/illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto emessi a conclusione di una verifica illegittimamente protrattasi oltre il limite temporale previsto dal citato articolo 12, comma 5 in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 del Codice di procedura penale.
A giudizio del Collegio di legittimità il motivo risulta essere infondato in quanto, nell'ambito delle verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore (Cassazione sez. 5, sentenza n. 7584 del 15 aprile 2015).
La Suprema corte, anche attraverso l'antecedente ordinanza n. 10481/2017, in seguito all'ultimo intervento legislativo aveva già trovato una certa stabilità in merito agli effetti scaturenti dal protrarsi oltre i termini di legge delle verifiche tributarie, confermando il consolidato orientamento dei giudici di legittimità secondo i quali il termine di permanenza degli operatori civili e militari dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente va considerato meramente ordinatorio in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti successivamente al suo decorso. La nullità di tali atti non può ricavarsi pertanto nemmeno dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo tributario a fronte del disagio arrecato al contribuente dall'eventuale maggiore permanenza degli operatori dell'amministrazione pubblica. Pertanto, per il collegio di piazza Cavour, se i verificatori protraggono la loro permanenza presso la sede del contribuente oltre il limite massimo previsto dalle disposizioni statutarie, nessuna conseguenza negativa si ripercuote sull'atto impositivo fondato sulle risultanze della verifica fuori termine (Cassazione, sentenza n. 7584/2015).
Infine, sempre in merito a irregolarità nell'esecuzione delle verifiche, si ricorda che, con l'ordinanza n. 90/2015, la Cassazione ha sancito che le verifiche tributarie poste in essere da nuclei della Guardia di Finanza non territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente sottoposto a controllo sono comunque efficaci, atteso che non si applicano a esse le disposizioni sulla competenza territoriale, previste per gli uffici dell'agenzia delle Entrate.