Coop Onlus e imprese-sociali non beneficiano dell’aliquota Iva al 5%
Con la riforma arrivano alcune novità in materia di Iva p er i soggetti che beneficiano del regime di esenzione di cui all’articolo 10 del Dpr 633/72 per le prestazioni assistenziali, socio-sanitarie ed educative. Con la piena operatività della riforma (a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione europea e alla messa in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore), la parola “Onlus” richiamata all’articolo 10 citato verrà sostituita con “enti del Terzo settore di natura non commerciale”, ossia tutti quei soggetti che rispondono ai criteri di cui all’articolo 79, comma 5 del Cts. A ben vedere, la platea di riferimento sarà più o meno ampia rispetto al passato, a seconda dell’attività concretamente svolta. Mentre la disciplina Onlus (Dlgs 460/97) impone stringenti limiti di operatività agli enti dotati di tale qualifica (i quali possono svolgere solo attività direttamente connesse ed accessorie a quelle istituzionali, nei limiti del 66% dei ricavi), la riforma apre agli Ets la possibilità di svolgere in via marginale attività commerciali – siano esse istituzionali o “diverse” –mantenendo la qualifica di Ets non commerciale. In particolare, basterà fare attenzione al test di prevalenza di cui all’articolo 79, comma 5, ossia accertarsi che i proventi derivanti dalle attività istituzionali svolte in forma di impresa e da quelle diverse non siano prevalenti rispetto alle entrate di natura non commerciale.
Tali novità cambieranno significativamente le regole interne degli enti non profit, per cui potremmo avere enti, prima esclusi dalle esenzioni di cui all’articolo 10, che rientreranno nell’ambito applicativo della norma; e altri, che attualmente svolgono prestazioni di utilità sociale usufruendo di questo regime, che invece perderanno l’agevolazione. Si pensi, ad esempio, a un’Onlus strutturata che gestisce una casa di riposo erogando prestazioni socio-sanitarie in parte a titolo gratuito (a favore di soggetti svantaggiati) e in una parte più consistente verso corrispettivo.
Qualora le entrate fossero nettamente superiori ai costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di interesse generale l’ente potrebbe perdere la qualifica di Ets non commerciale e valutare l’opportunità di diventare impresa sociale del Terzo settore.
In quest’ultimo caso, l’ente dovrebbe applicare l’aliquota Iva ordinaria al 22% per le prestazioni rese (a meno che non rientri in una diversa ipotesi di esenzione di cui all’articolo 10), in quanto le imprese sociali non rientrano nel novero degli Ets di natura non commerciale che beneficiano delle esenzioni. Discorso simile per le cooperative “non sociali”, dotate della qualifica di Onlus, le quali non potranno applicare né l’aliquota Iva agevolata al 5% prevista per le cooperative sociali (Tabella A, parte II-bis del Dpr 633/72), né l’esenzione (in quanto enti costituiti in forma societaria).
Per cui, per mantenere immutato il proprio regime dovrebbero valutare l’opportunità di cambiare veste giuridica, ad esempio trasformandosi in fondazioni o associazioni del Terzo settore.