Contabilità

Cooperative, ristorni ai soci nei debiti solo se è lo statuto che lo prevede

Arriva la versione finale del documento Oic sulle società cooperative: per l’Oic 28 le azioni dei soci sovventori sono iscritte nel capitale sociale

di Franco Roscini Vitali

È stata pubblicata dall’Organismo italiano di contabilità la versione finale del documento relativo alle specificità delle società cooperative con alcuni emendamenti ai principi contabili.

Le società cooperative che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile applicano i principi contabili nazionali, tenendo conto degli emendamenti necessari per disciplinare alcuni istituti tipici delle stesse.

Si tratta di un numero limitato di tali specificità, per questo l’Oic è intervenuto con alcuni emendamenti/integrazioni ai principi contabili, anziché predisporre un principio ad hoc.

Il chiarimento più rilevante (Oic 28) riguarda i ristorni ai soci previsti dall’articolo 2545-sexies del Codice civile, per i quali vi sono comportamenti non univoci.

Infatti, alcune società cooperative contabilizzano i ristorni come costi (o rettifiche dei ricavi) dell’esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico, mentre altre li contabilizzano nell’esercizio in cui l’assemblea delibera la ripartizione ai soci come distribuizione di utili.

L’Oic, per risolvere il problema, applica il principio generale dell’esistenza o meno di un’obbligazione derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell’esercizio.

Pertanto, se lo statuto o il regolamento prevedono un obbligo a erogare il ristorno ai soci, il ristorno è rilevato nel conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio: la contropartita è un debito in quanto esiste l’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio. Nel conto economico il costo è contabilizzato in base alla natura dello stesso o come rettifica del ricavo.

Per esempio, nel caso delle cooperative di lavoro e di conferimento, il ristorno integra i costi di esercizio e, nel caso delle cooperative di consumo, rettifica i ricavi di esercizio.

Questo vale anche per le obbligazioni esistenti alla data del bilancio, ancorché condizionate al verificarsi di determinate circostanze stabilite nello statuto o nel regolamento.

Invece, se lo statuto o il regolamento della cooperativa non prevedono un obbligo a erogare il ristorno ai soci, la contabilizzazione avviene nell’esercizio in cui l’assemblea delibera l’attribuzione del ristorno, al pari di una distribuzione di utile. Questo anche se, a differenza dei dividendi, i ristorni non sono proporzionali alle quote del capitale conferito, ma sono proporzionali agli scambi intervenuti tra cooperativa e socio e sono determinati con riferimento alle sole transazioni intercorse con i soci.

Eventuali effetti derivanti dall’applicazione di tali regole sono rilevati retroattivamente ai sensi dell’Oic 29: è consentita l’applicazione prospettica.

Nella nota integrativa, per adempiere a quanto prevede il numero 17 dell’articolo 2427, le cooperative che redigono il bilancio in forma ordinaria devono fornire evidenza del numero e del valore delle azioni ordinarie, delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Inoltre, nella nota integrativa deve essere documentata la condizione di prevalenza prevista dall’articolo 2513 del Codice civile che, nel caso si realizzino più tipologie di scambi mutualistici, è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali previste (Oic 12, appendice C).

L’appendice C, introdotta nell’Oic 12, precisa che le cooperative esonerate dalla redazione della nota integrativa in quanto micro-imprese, forniscono le informazioni richieste dagli articoli 2513 e 2545-sexies del Codice civile in calce allo stato patrimoniale.

Altro emendamento riguarda l’Oic 9, relativo alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, con indicazioni operative. Infine, l’emendamento all’Oic 28 ribadisce che le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa sono iscritte nel capitale sociale.

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