Contabilità

Copertura entro i bilanci 2025 per tutte le perdite del 2020

Legge di Bilancio, Mise, Assonime e notariato di Milano: tesi a confronto. La massima 196 comprende le situazioni infrannuali e l’esercizio a cavallo

Una delle tematiche più delicate della attuale crisi pandemica è rappresentata dalle perdite del 2020 e dalla gestione delle stesse per le società che le hanno conseguite.

Al di là, infatti, di alcune misure emergenziali volte a ridurre l’effetto di queste perdite, vedasi la sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti o la rivalutazione di taluni asset che è in grado di incrementare il patrimonio netto, vi saranno casi in cui comunque tali perdite incideranno sul conto economico del 2020 e si porrà la questione della gestione delle stesse.

Vediamo in primis la norma per poi passare ad alcuni interventi interpretativi che di recente si sono manifestati. L’originario articolo 6 del Dl 23/20 è stato sostituito dal comma 266 della legge di Bilancio 2021, prevedendo che la sistemazione delle perdite relative al 2020 possa essere rinviata in fase di approvazione dei bilanci 2025 (ovvero a primavera del 2026). L’ambito di applicazione è ampio in quanto ricomprende:

le perdite del capitale in misura superiore a oltre un terzo per le spa (articolo 2446 commi 2 e 3 del Codice civile) e per le srl (articolo 2482-bis commi 4, 5 e 6 del Codice civile);

la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per le spa (articolo 2447 del Codice) e per le srl (articolo 2482-ter del Codice civile).

Viene espressamente previsto che non operi la causa di scioglimento della società (sia spa sia srl) per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’articolo 2484 comma 1 numero 4) del Codice civile. Per tutte queste perdite, sia quelle oltre un terzo del capitale sia quelle – ben più gravi – che lo portano al di sotto del limite legale, facendo scattare una causa di scioglimento ex lege, la sistemazione può essere di fatto rinviata al 2025. Nei casi di perdite che abbiano eroso il capitale sarà l’assemblea a deliberare la loro sistemazione più avanti, in fase di approvazione del bilancio 2025.

Il primo intervento da segnalare è quello del Mise, che in maniera molto pragmatica ha chiarito che questa regola vale solo per le perdite del 2020, mentre per quelle successive tornano in auge i meccanismi societari classici.

Infatti, con la lettera protocollo 26890 del 29 gennaio 2021 in risposta a un quesito di una camera di commercio, il ministero ha affermato che la società può comunque decidere di operare la sistemazione delle perdite prima della scadenza del 2025, trattandosi di una mera facoltà. Ha tuttavia anche chiarito che la portata del rinvio deve intendersi circoscritta alle perdite del 2020, non potendosi ad esempio applicare a quelle del 2019, come veniva richiesto dalla camera di commercio istante.

Successivamente è intervenuta Assonime con la circolare n. 3 del 25 febbraio 2021. L’Associazione ha riconosciuto che il tenore letterale della norma farebbe presupporre la lettura del Mise, che porterebbe a escludere quindi dalla misura agevolativa tanto le perdite del 2019 quanto quelle che si sono realizzate in corso d’anno 2020 ma prima del 31 dicembre 2020.

Tuttavia, ha anche sostenuto che se si guarda all’intento del legislatore, che con la nuova versione dell’articolo 6 citato non dovrebbe avere sconfessato quanto in essere nella versione previgente (in relazione alla quale da più parti si ammettevano anche le perdite 2019), la conclusione dovrebbe essere quella di una lettura più ampia volta appunto a ricomprendere sia le perdite 2019 sia quelle in corso 2020. Secondo Assonime poi anche le perdite successive al 2020 dovrebbero seguire un percorso preferenziale di sistemazione “posticipata”, rispondente al fatto di proteggere meglio le imprese in difficoltà.

A questo quadro si aggiunge la recente massima 196 del notariato di Milano, che aggiorna la precedente 191 sulla sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale per perdite nel periodo dell’emergenza Covid-19. I notai milanesi propongono che all’espressione «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020» debba darsi l’interpretazione ampia che si tratti sia della produzione di perdite nuove sia della persistenza di perdite già prodottesi in precedenti esercizi e che continuano a “emergere”. Quindi si tratterebbe delle perdite che emergono dal bilancio 2020 o da situazioni patrimoniali ad hoc di data anteriore.

Per una società che chiude invece al 30 giugno, si tratterebbe sia delle perdite al 30 giugno 2020 sia di quelle al 30 giugno 2021.

Infine le perdite post 2020 restano soggette al regime ordinario ma solo una volta che sono state sterilizzate quelle del 2020 (oggetto infatti di separata indicazione nella nota integrativa). La lettura dei notai appare condivisibile.

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