Controlli e liti

Costi deducibili se c’è legame «qualitativo» con l’oggetto sociale

Rileva che dalla spesa possano derivare anche potenzialmente ricavi, secondo la Ctp Forlì 84/1/2020

Le spese e gli altri componenti negativi del reddito d’impresa sono deducibili se correlati all’attività o a beni da cui possono derivare, anche potenzialmente, ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. La loro inerenza va apprezzata dal punto di vista “qualitativo”. Questo è il principio di diritto affermato dalla Ctp di Forlì con la sentenza 84/1/2020 del 25 giugno 2020 (presidente e relatore Campanile), con riferimento a una pretesa erariale avanzata nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese e relativa all’indebita detrazione di costi per prestazioni professionali non inerenti.

L’ufficio ha contestato alla società cancellata e, dunque, ai soci nei limiti delle rispettive quote, l’indebita detrazione dell’Iva; in particolare, la pretesa ha a oggetto delle fatture per prestazioni professionali, emesse dai soci stessi, e presuntamente non inerenti all’oggetto sociale dell’impresa. La società cancellata e i ricorrenti hanno autonomamente impugnato gli atti impositivi, rilevando come le attività professionali svolte da questi ultimi risultavano essere perfettamente riferibili all’oggetto sociale.

I giudici di primo grado hanno riunito i ricorsi in ragione della loro connessione sotto il profilo soggettivo e oggettivo, rilevando preliminarmente l’inamissibilità di quello proposto dalla società. Secondo i giudici, la natura costitutiva della cancellazione di una impresa impedisce che quest’ultima possa agire autonomamente o essere parte di un giudizio: l’obbligazione tributaria in capo alla società si tramanda ai soci in virtù del fenomeno «derivativo – successorio». In secondo luogo, la Ctp ha affermato l’illeggitimità, nel merito, della pretesa erariale.

Infatti, devono considerarsi inerenti al reddito d’impresa tutte le spese che oggettivamente afferiscono all’attività svolta, a prescidere dal risultato dell’operazione per cui il costo è stato sostenuto: ciò che conta è che la spesa sia «coerente», a livello generale, con l’attività d’impresa nella quale si colloca.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità pacificamente afferma che rientrano nella nozione di inerenza tutte le spese che appartengono alla sfera dell’impresa e che da essa discendono, in quanto sostenute nell’intento di fornire un’utilità, anche indiretta o potenziale, all’attività medesima (si vedano, tra le tante, le sentenze di Cassazione 9259/2019, 2667/2019 e 3170/2018).

Ciò, in concreto, si traduce nella verifica della coerenza, a livello generale, delle spese sostenute con l’attività nella quale queste si collocano. Sicché, ai fini della deducibilità di un costo è sufficiente che questo sia correlato «qualitativamente» all’oggetto sociale e alla sfera societaria.

In conclusione, la pronuncia di primo grado appare essere pienamente condivisibile e conforme all’orientamento giurispudenziale di legittimità, secondo cui l’inerenza non deve essere valutata dal punto di vista «quantitativo», verificando la sussistenza di un nesso utilitaristico tra costo e ricavo, bensì valorizzando l’aspetto «qualitativo», ossia la correlazione tra spesa e attività svolta, anche solo potenzialmente capace di produrre reddito imponibile.

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