Adempimenti

Country by country: informazioni sul gruppo nella rendicontazione

di Michele Brusaterra


Invio della rendicontazione country by country entro il 9 febbraio 2018, utilizzando il modello allegato al decreto del 23 febbraio 2017, anche in presenza di un periodo di imposta che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva ma che termina prima del 31 dicembre 2016.

Questo è uno degli ulteriori chiarimenti forniti dal provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 novembre 2017, come integrato dal provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate dell'11 dicembre 2017 che, inoltre, indica quali sono i dati da indicare all'interno del modello di rendicontazione che si compone di tre tabelle.

Nella tabella 1, denominata «Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale», oltre all'indicazione delle giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali, ai ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale, agli utili o perdite, al lordo delle imposte sul reddito, costituiti dal «risultato prima delle imposte» di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale, vanno indicate anche le imposte sul reddito pagate dalle singole entità.

Il provvedimento specifica che, per la loro determinazione, si deve utilizzare il criterio di cassa e che quindi le imposte sono costituite dall'importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il periodo d'imposta, da tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella propria giurisdizione fiscale.

Per imposte sul reddito «pagate» si intendono quelle effettivamente versate dall'entità che appartiene al gruppo con riferimento, naturalmente, alla singola giurisdizione di residenza fiscale. Le imposte sul reddito pagate comprendono non solo gli acconti ma anche eventuali imposte sul reddito relative ad anni precedenti, dovute anche a seguito di accertamenti subiti, nonché le ritenute alla fonte sui pagamenti all'entità appartenente al gruppo e operate da imprese associate, che vanno elencate nella tabella 2 del modello di rendicontazione denominata «Elenco di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale» e da imprese indipendenti.

Non solo. Sempre con riferimento alle imposte, nella tabella 1 vanno anche indicate le imposte sul reddito maturate nell'anno in corso, che sono costituite dall'ammontare delle imposte correnti maturate sull'utile imponibile o alla perdita fiscale dell'anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo, indipendentemente dal fatto che esse siano state pagate o meno. Specifica il provvedimento in commento che le imposte correnti non comprendono le imposte anticipate o differite nonché gli accantonamenti per debiti d'imposta, qualora essi non siano ancora certi nel loro ammontare o nella loro esistenza.

Nelle tabelle 2 e 3 vanno invece indicate: la lista delle entità appartenenti al gruppo con la denominazione di ciascuna di esse; il nome della giurisdizione, se diversa da quella di residenza fiscale, in base alla cui normativa l'entità del gruppo è stata costituita; la natura dell'attività principale o delle attività principali esercitate da ciascuna entità appartenente al gruppo; infine, la denominazione del gruppo, il periodo di imposta di riferimento, la fonte dei dati e ogni informazione o spiegazione sintetica «che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione».


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