Country by country con invio dei dati entro il 9 febbraio
C’è tempo fino al 9 febbraio 2018 per l’invio del country by country report relativo al periodo d’imposta 2016.
La proroga arriva con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 288555 di ieri 11 dicembre che estende il termine per l’invio delle le comunicazioni relative al primo anno di rendicontazione - concernente il periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016 - entro sessanta giorni dalla data del provvedimento stesso.
Le nuove istruzioni intervengono a distanza di pochi giorni dal precedente provvedimento del 28 novembre, con cui l’Agenzia aveva definito modalità e scadenze da rispettare per la prima trasmissione annuale della rendicontazione Paese per Paese.
Secondo quanto previsto dal punto 7.2 del provvedimento del 28 novembre , per il primo anno di rendicontazione, la società controllante tenuta all’obbligo avrebbe dovuto inviare la comunicazione entro il 31 dicembre 2017.
Beneficeranno della proroga le società italiane controllanti capogruppo di gruppi multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato concernente il periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016 sono non inferiori a 750 milioni di euro. Beneficeranno del maggior termine anche le società italiane la cui controllante capogruppo estera non sia soggetta agli obblighi nel proprio paese di residenza ovvero sia residente in un Paese che non ha attuato lo scambio automatico delle rendicontazioni.
Come si legge nelle motivazioni al provvedimento, «in considerazione delle esigenze manifestate dagli operatori del settore», l’Agenzia ha ritenuto opportuno integrare il provvedimento del 28 novembre stabilendo che l’adempimento «si considera validamente eseguito» se le comunicazioni sono inviate entro 60 giorni dalla data dell’ 11 dicembre 2017 (quindi entro il 9 febbraio 2018).
La proroga è quanto mai opportuna, tenuto conto del grande ritardo con cui sono state emanate le disposizioni attuative riguardanti le modalità di presentazione della rendicontazione (intervenute, come già evidenziato, soltanto lo scorso 28 novembre) e l’assenza ad oggi dei software di controllo per l’invio dei dati in via telematica.
Resta ferma la possibilità di correggere gli errori eventualmente commessi presentando una comunicazione correttiva spontaneamente (senza limiti temporali) o entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione da parte delle Entrate.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 288555/2017 sul country by country