Crediti da «correttive», compensazione in salita
Utilizzo con dubbio per i crediti emergenti da integrative ultrannuali presentate nel 2017. Il chiaro dettato normativo consente il loro impiego liberamente per eseguire il versamento di debiti maturati dall’esercizio successivo a quello di presentazione dell’integrativa quindi già a partire da oggi ad esempio, con le ritenute o l’Iva di dicembre. Tuttavia, le istruzioni ministeriali ai modelli dichiarativi del 2017 obbligavano il preventivo passaggio e utilizzo dei predetti crediti nella dichiarazione annuale e, soltanto successivamente, nel caso fossero residuate delle eccedenze, il loro utilizzo libero.
Tale impostazione appare riproposta anche per il 2018 se si esaminano le istruzioni al modello 730/2018. Il Dl n. 193/2016 ha modificato l’articolo 2, commi 8 e 8-bis del Dpr n. 322/1998, rendendo uniforme l’impiego delle integrative a favore e a sfavore entro i termini accertativi. Tuttavia, il nuovo comma 8-bis ha introdotto una differente modalità di utilizzazione dei crediti emergenti in compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 214/1997. Se l’integrativa viene presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito non può essere fin da subito utilizzato in compensazione (come per le integrative “entro l’anno”) ma solo dal periodo successivo con i debiti maturati in esso. Pertanto, in base alla norma, i crediti da integrative ultrannuali inoltrate nel 2017 possono essere impiegati dal 2018.
La norma, ha prescritto che il credito da integrativa “oltre l’anno” venga indicato nella dichiarazione relativa all’esercizio di presentazione dell’integrativa. Di conseguenza, nel modello Redditi 2017 è stato inserito il quadro DI. Tuttavia, sia nelle istruzioni al quadro DI che in quelle relative all’RN dei “Redditi 2017 – SC” con riferimento all’eventuale saldo Ires a debito, disponevano che, se è stato compilato almeno un rigo del quadro DI con il codice tributo dell’Ires, l’importo da riportare nel quadro RX doveva essere preventivamente diminuito del credito indicato nel quadro DI. Stessa regola anche per le persone fisiche. In pratica, i contribuenti si sono trovati l’obbligo di destinare prioritariamente il credito ultrannuale in diminuzione del saldo Ires/Irpef a debito (cd compensazione verticale). Solo successivamente l’eventuale eccedenza diveniva liberamente utilizzabile.
Tale orientamento sembra riproporsi anche nel nuovo modello 730/2018 dove, con riguardo ai crediti da integrative, le istruzioni, come lo scorso anno, prevedono una distinta evidenziazione a seconda che i crediti siano entro l’anno (con utilizzo immediato) o ultrannuali. Nel primo caso, devono essere indicati al rigo F3 ove indicare sia l’importo emerso con l’integrativa che l’eventuale utilizzo già effettuato in F24. Viceversa, i crediti ultrannuali vanno nel rigo F4 che non prevede alcuna indicazione dell’importo già impiegato in compensazione orizzontale.
Inoltre, le istruzioni precisano che queste eccedenze concorrono «alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione». Tale procedura appare indubbiamente in contrasto con il chiaro dettato normativo e, malgrado sia ormai passato più di un anno dall’amplimanto dell’utilizzabilità dell’integrativa a favore, la questione non è stata mai affrontata dalle Entrate. Si auspica un celere intervento chiarificatore dell’Agenzia, anche a Telefisco, in linea con i dettami normativi in grado di riportare certezza tra i contribuenti.