Controlli e liti

Crediti d’imposta e agevolazioni a prova di controllo fiscale

L’assenza di costi negli anni precedenti è indicatore di rischio per le attività di R&S. Le Entrate: evitare azioni non commisurate al rischio e individuare i reali beneficiari <br/>

di Roberto Lenzi

Agevolazioni sotto controllo da parte del Fisco, ma i «beneficiari reali» possono stare tranquilli. Questo emerge dalla lettura della circolare 4/E del 7 maggio 2021 emanata dall’agenzia delle Entrate (si veda l’articolo di NT + Fisco).

Sono citati, tra gli incentivi automatici sottoposti a controllo, il credito di imposta per ricerca e sviluppo, il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, il credito di imposta sisma centro-Italia, il credito di imposta zone economiche speciali e il credito di imposta formazione 4.0.

A questi si aggiungono le agevolazioni previste proprio per fronteggiare le conseguenze negative connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 come, ad esempio, i contributi a fondo perduto, i ristori ecc. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle frodi realizzate tramite l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti o attraverso l’utilizzo di dichiarazioni d’intento ideologicamente false.

Credito d’imposta R&S

L’agenzia delle Entrate sottolinea che sono state riscontrate, in passato, posizioni incoerenti «rispetto ai presupposti oggettivi e soggettivi della misura agevolativa», relativamente al credito di imposta ricerca e sviluppo.

Sono considerati indicatori di rischio, quando l’attività di ricerca e sviluppo è svolta internamente all’azienda, la struttura organizzativa dell’impresa non adeguata, l’assenza di costi per l’attività di ricerca e sviluppo interna negli anni precedenti all’istituzione del credito d’imposta, la ricerca incoerente con l’attività svolta.

La circolare delle Entrate evidenzia anche l’importanza del controllo per capire se la documentazione è predisposta da soggetti specializzati nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta.

Compensazioni indebite

Secondo la circolare, l’agenzia delle Entrate deve dedicare specifico impegno al riscontro delle compensazioni indebite, ponendo particolare attenzione anche ai casi in cui i crediti, palesemente fittizi, risultino utilizzati in compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo o di somme dovute a seguito di atti di accertamento, soprattutto se sono stati oggetto di definizione, a vario titolo, da parte del contribuente (ad esempio, definiti in adesione, mediazione, conciliazione ecc.).

Le Direzioni provinciali valuteranno l’opportunità di approfondire l’analisi di posizioni irregolari basate su meccanismi utilizzati per usufruire indebitamente di benefici fiscali e, qualora appaiano ascrivibili a strutturati sistemi fraudolenti, interesseranno, senza indugio, il settore Contrasto illeciti della Direzione centrale Piccole e medie imprese.

Individuare i reali beneficiari

La circolare del 7 maggio «sottolinea la necessità di evitare azioni non adeguatamente commisurate al rischio sotteso e non in linea con le presenti linee guida e l’importanza di individuare i reali beneficiari, anche a garanzia dell’efficacia dell’azione».

Nelle piccole imprese, il ricercatore è quasi sempre l’amministratore, accompagnato da alcuni dipendenti “illuminati”, quindi la struttura spesso non ha i canoni di un laboratorio, ma molti prodotti, in Italia, nascono da lì.

La classificazione di attività di ricerca e sviluppo ha impiegato un po’ a prendere sostanza. Non solo le imprese, ma anche l’Istat, ad esempio, fino al 2016 non distngueva tra ricerca e sviluppo e innovazione nel richiedere alle imprese i dati sull’attività svolta per giungere a nuovi prodotti e/ processi.

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