Adempimenti

Crediti Inps 2016 compensabili in F24 solo fino al 31 ottobre

immagine non disponibile

di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Crediti Inps di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata Inps del periodo d’imposta precedente in compensazione sul modello F24 solo fino alla data di presentazione del modello Redditi 2018.

Oltre tale limite temporale è possibile richiedere solamente il credito a rimborso oppure utilizzare lo stesso in compensazione interna, con altri contributi Inps avvalendosi delle apposite procedure informatiche presenti sulla piattaforma dell’istituto.

È questa la regola che governa da qualche anno il riporto delle eccedenze di versamento di contributi per artigiani, commercianti e professionisti senza cassa che costringe i contribuenti a dover monitorare i crediti contributivi dando loro priorità alla compensazione per non dover essere costretti a fare domanda di rimborso.

Per quest’anno, si tratta, in pratica del credito Inps che nasce dalla singola posizione contributiva, e che si è generato con il modello Redditi 2017 anno 2016 che dovrà essere quindi compensato entro e non oltre la data di invio della dichiarazione (Redditi 2018) il cui termine ultimo è fissato al 31 ottobre 2018.

I limiti alla compensazione
La regola è stata ribadita nell’ultima circolare Inps n. 82 del 14 giugno scorso nella quale è stato precisato che l’eventuale residuo credito riferito all’anno precedente, al netto di quanto indicato nelle colonne 21 e 35, dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (si veda la scheda in pagina).

In entrambe le ipotesi non basterà però la semplice indicazione nel quadro RR, ma sarà necessario, confermare la volontà espressa nel modello Redditi anche attraverso un’ apposita richiesta telematica da perfezionarsi mediante le procedure presenti sulla piattaforma Inps.

Nel merito della questione è bene precisare alcune considerazioni.

Come riportato anche nel sito dell’Inps alla voce specifica «compensazione in F24 di importi a credito su Quadro RR del modello Unico» il limite per effettuare la compensazione delle eccedenze dell’anno passato è quello di presentazione della dichiarazione successiva a quella dalla quale risulta il credito e non il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione.

Pertanto in caso di presentazione anticipata del modello Redditi 2018, sarà da tale data e non dal 31 ottobre 2018 lo spartiacque per l’eventuale utilizzo in compensazione del credito in questione.

L’indicazione in Redditi
Per quanto attiene poi alla corretta indicazione nel modello Redditi 2018 si fa presente che sul modello di quest’anno devono essere riportate al rigo RR2 colonne 21 e 35 tutte le compensazioni:
• con anno di riferimento 2016;
• che vengono effettuate entro la data di presentazione della dichiarazione, pur se le stesse verranno compiute in un momento successivo alla materiale redazione della dichiarazione dei redditi.

Per essere più chiari, se ad esempio l’utilizzo di tale eccedenze avviene nel mese di ottobre 2018, ma prima dell’invio telematico, anche tale operazione dovrà trovare spazio in colonna 21 o 35 del rigo RR2 di quest’anno.

Sul punto gli operatori lamentano una certa rigidità dei gestionali che tendono a non governare automaticamente l’utilizzo in compensazione oltre il tempo di materiale redazione del modello, per cui il più delle volte in questi casi sarà necessario “intervenire a mano”.

Istruzioni per i professionisti

Regola analoga trova applicazione anche per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps che compilano la sezione II del quadro RR. Le somme a credito dell’anno 2016, utilizzate in compensazione tramite F24 entro la data di presentazione del modello Redditi 2018, devono infatti essere indicate esclusivamente nel rigo RR8, colonna 6.

L’eventuale residuo del credito dell’anno precedente, al netto di quanto compensato, dovrà, invece, essere indicato nel rigo RR8, colonna 7, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©