Crediti di polizze vita estere tra intermediari nel 770
Le Entrate aggiornano le istruzioni al modello. Finora non era possibile dare evidenza dei passaggi: c’è il rigo SX42. La modifica consentirà di evitare numerosi avvisi di irregolarità
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Ricordiamo in proposito che se la compagnia estera non nomina un rappresentante tributario in Italia incaricato di versare oltre alle imposte sostitutive sui proventi delle polizze di assicurazione (articolo 26-ter del Dpr 600/73), l’imposta di bollo e se, inoltre, il contraente ha dato incarico ad un intermediario italiano (di norma una fiduciaria) di regolare i flussi connessi con l’investimento, l’intermediario è tenuto a versare annualmente l’imposta sul valore dei contratti assicurativi (Ivca) ottenendone provvista dal contribuente.
L’Ivca costituisce un credito di imposta da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive citate, al momento dell’erogazione della prestazione (articolo 1, comma 2-sexies, Dl 209 del 2002 e circolare 41/E del 2012, paragrafo 3.2).
Il credito maturato ogni anno viene evidenziato nel rigo SG23 del modello 770 e l’ammontare complessivo, al netto degli utilizzi in compensazione dell’imposta sostitutiva (effettuati nel modello F24 utilizzando il codice tributo 6780), viene monitorato nel rigo SX42.
In base alla circolare 41/E del 2012, quando il contraente cambia intermediario, quello uscente deve certificare l’ammontare del credito per consentire a quello entrante di scomputarlo dall’imposta dovuta sulla prestazione.
Fino ad ora non era possibile dare evidenza del trasferimento del credito dal primo al secondo intermediario, facendo emergere le anomalie di cui si è detto. La modifica alle istruzioni consente ora di indicare nella colonna 3 e nella colonna 5 rispettivamente il credito acquisito e il credito ceduto per effetto del nuovo affidamento di incarico.
Sempre nel rigo SX42 viene eliminata una colonna che era appena stata introdotta con lo scopo di tenere distinti i crediti Ivca che - essendo eccedenti rispetto all’imposta sostitutiva dovuta sul provento della polizza - devono essere rimborsati dall’intermediario al contribuente e recuperate mediante compensazione nel modello F24. Le nuove istruzioni alla colonna 9 fanno capire che il recupero dell’eccedenza restituita al contribuente può avvenire solo mediante richiesta di rimborso oppure mediante compensazione in F24 con il codice tributo 6780 che però ha l’inconveniente di essere compensabile solo con le imposte sostitutive sui proventi delle polizze (si veda la risoluzione 110/E del 2019).
È stato inoltre introdotto un nuovo codice 15 per indicare nel quadro ST i versamenti che hanno fruito del differimento dei termini previsto per gli allevatori di aree soggette a restrizioni sanitarie.