Credito d’imposta 4.0 al fotofinish con l’ostacolo della cessione ai soci
Incertezze in caso di società di persone incapienti. Apertura della Dre Sardegna che permette ai soci di usare il credito non compensato
Mancano poche settimane alla scadenza del termine per l’acquisto di beni strumentali nuovi che consentono di usufruire del credito di imposta fino al 40% del costo; si tratta della importante agevolazione introdotta dalla legge n. 160/2019, con i commi 184 e seguenti, che ha convertito in credito di imposta il maxi ed iper ammortamento quest’ultimo per i beni interconnessi gestiti da remoto.
Talvolta alcuni dubbi possono frenare l’investimento.
Una incertezza riguarda la possibilità di trasferire il credito di imposta ai soci nel caso in cui la società di persone (oppure srl trasparente) sia incapiente per compensare il credito. Si ricorda che ai sensi del comma 191, dell’articolo 1 della legge n. 160/2019, il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo (tre anni per i beni immateriali), a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene. Qualora il credito non trovi compensazione con le imposte e contributi a debito, il residuo non può essere riportato nell’anno successivo. Inoltre il medesimo comma 191 dispone che il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Questa circostanza frena gli investimenti da parte delle società di persone ed in particolare delle società semplici agricole che sarebbero interessate ad investimenti in beni strumentali nuovi interconnessi, nell’ambito della agricoltura di precisione. Però le società semplici agricole che non assolvono l’Irap e frequentemente non risultano a debito di Iva, possono utilizzare il credito di imposta per compensare le imposte ed i contributi, solo se assumono manodopera dipendente.
Qualora fosse possibile trasferire il credito di imposta ai soci aumenterebbe ovviamente la capienza con l’Irpef ed i contributi personali e magari con l’Imu o altro.
In realtà qualche passo in senso positivo l’agenzia delle Entrate lo ha compiuto. Con la risposta n. 85 del 5 marzo 2020 ad un interpello, l’Agenzia ha risposto favorevolmente al trasferimento del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, al collaboratore della impresa familiare ed ai soci di società di persone.
Precisa l’Agenzia che in forza del principio della tassazione per trasparenza delle società di persone il reddito di partecipazione imputato ai soci ha la stessa natura di quello conseguito dalla società. Quindi c’è continuità tra società e socio e non si concretizza la cessione del credito che sarebbe vietata. Pertanto le società di persone indicano in dichiarazione il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa (informazione richiesta nel quadro RU) ed utilizzano il residuo anche attribuendolo ai soci (sezione VI-B redditi società di persone), in tutto o in parte in proporzione alle quote di partecipazioni agli utili.
Ancor meglio l’agenzia delle Entrate della Sardegna che rispondendo ad un interpello privato (n. 921-231720209), ha confermato il medesimo criterio ma proprio con riferimento al credito di imposta sui nuovi investimenti di cui alla legge n. 160/2019. In questa occasione l’Agenzia, richiamando anche la risoluzione n. 163/E/2003 prevede che il limite temporale di utilizzo del credito continua a valere anche per l’utilizzo del credito attribuito al socio.
Quindi in presenza di investimenti in beni strumentali nuovi, perfezionati mediante interconnessione entro l’anno 2020, nell’anno 2021 scatta il diritto a portare in compensazione un quinto del credito di imposta, che deve essere consumato in tale anno, da parte della società di persone che ha effettuato l’investimento, o dei soci. Nella risposta della Direzione Sardegna si legge che se per esempio nel 2021 la società attribuisce al socio la prima quota annuale del credito d’imposta non utilizzato , il socio potrà utilizzarla solo, e fino a concorrenza delle scadenze fiscali per il 2021.
Quindi il socio ha la facoltà di utilizzare il credito che la società gli imputerà, per la parte eccedente a quella utilizzata direttamente dalla società.
La procedura potrebbe funzionare anche se la società attribuisse ai soci in tutto o in parte il credito di imposta già ad inizio del periodo di imposta, fermo restando che sia la società che i soci dovranno darne ragione nel quadro RU e quindi nella dichiarazione del 2021, per il 2020 di entrambi per il primo quinto. Se il socio dovesse aspettare l’imputazione in dichiarazione dei redditi che scade a novembre, del credito della società, avrebbe pochissimo tempo per utilizzarlo.