Imposte

Credito d’imposta pubblicità al netto dei costi di intermediazione

La risposta a interpello 548/2022: i documenti sui costi ammissibili dovranno contenere l’indicazione separata delle spese per campagne pubblicitarie rispetto al costo del servizio svolto dall’agenzia

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di Giovanni Parente

Il bonus pubblicità va calcolato al netto dei costi del servizio di intermediazione. L’agevolazione non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario in riferimento ai costi sostenuti in nome e per conto dei propri clienti. Sono i due chiarimenti che emergono dalla risposta a interpello 548/2022 delle Entrate.

Il quesito è stato presentato da un’agenzia di pubblicità, grafica e web che chiedeva se il cliente potesse usufruire del credito d’imposta per il valore incrementale degli investimenti effettuati in spazi pubblicitari anche se effettuati attraverso agenzie e non acquistati «direttamente da emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al Roc e da giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e con un direttore responsabile».

Dopo aver ripercorso l’iter dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017 (allo stato attuale estesa fino al 2023), la risposta delle Entrate ricorda che, qualora la realizzazione della campagna di advertising sia affidata a un intermediario, il credito d’imposta è consentito «esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute». Pertanto sono «in ogni caso esclusi il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione».

Per consentire i controlli sul possesso dei requisiti, secondo l’Agenzia, i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separata indicazione delle spese per campagne pubblicitarie rispetto al costo del servizio svolto dalla società di intermediazione. Comunque, il credito d’imposta «non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti» ammessi all’agevolazione.

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