Credito d’imposta ricerca e sviluppo ad alta tracciabilità
L’ articolo 7 del decreto attuativo del 27 maggio 2015 prevede, al comma 1, l’obbligo di predisporre apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un revisore dei conti. Il comma 3 stabilisce tuttavia che le imprese con bilancio certificato sono esenti da tali obblighi.
Le Entrate hanno chiarito in proposito che l’obbligo di certificazione della documentazione è previsto soltanto con riferimento alle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale ( circolare 5/E/2016 e 13/E/2017 ). Le imprese con
Inoltre la documentazione va certificata entro la data di approvazione del bilancio e che la certificazione vada allegata al bilancio. Anche tale requisito è stato ridimensionato dalla circolare 13/E, per la quale non è materialmente necessario allegare al bilancio la documentazione sul credito d’imposta in quanto basta che sia conservata e resa disponibile – insieme al bilancio – in caso di controllo.
Considerato che il credito è calcolato in funzione dalle maggiori spese sostenute nell’esercizio rispetto alla media del triennio 2012-2014, la documentazione contabile di supporto – certificata o meno – dovrà riguardare non solo gli investimenti realizzati nel periodo di imposta, ma anche gli
Le imprese devono predisporre non solo l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nel corso del 2016, ma anche un
Per i costi per «strumenti e attrezzature di laboratorio», è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante ovvero del responsabile della ricerca relativa alla misura e al periodo in cui tali strumenti e attrezzature sono stati utilizzati per l’attività di ricerca.
Per i costi di ricerca extra-muros, vanno acquisiti i contratti stipulati con università, enti di ricerca o organismi equiparati e gli altri soggetti, nonché una relazione sottoscritta dai soggetti commissionari sulle attività svolte. Dalla documentazione deve risultare la residenza del soggetto che svolge ricerca in Stati white list.
Infine, con riferimento alle «competenze tecniche» (ovvero personale non altamente qualificato) l’impresa deve predisporre la documentazione prevista per le spese relative al personale (fogli di presenza nominativi). Mentre per le spese per «privative industriali» acquisite da terzi sono richiesti i relativi contratti e una relazione sulle attività svolte.