Credito d’imposta teatro e spettacoli utilizzabile in compensazione per gli acconti di novembre
Da oggi, giovedì, al 15 novembre è possibile inviare la comunicazione delle spese versate dalle imprese
Da giovedì 14 ottobre, e fino al prossimo 15 novembre, sarà possibile inviare la comunicazione delle spese sostenute dalle imprese esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo per l’ottenimento del credito d'imposta per il sostegno alla cultura.
Alle imprese particolarmente colpite dagli effetti della pandemia identificate dall’articolo 36-bis del Dl. 41/2021 come quei soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato nell'anno 2020 di almeno il 20% rispetto al 2019 spetta il credito d’imposta per la cultura pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione di attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
Utilizzo esclusivo in compensazione
Il bonus, a differenza di quanto indicato nel comma 5 dell’articolo 36-bis del Dl 41/2021 che consente l’utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa o in compensazione, sarà utilizzabile solamente in compensazione col modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina l'ammontare effettivo.
Il Provvedimento 262278/2021 giustifica questa restrizione per consentire all’Agenzia la verifica del rispetto del limite di spesa.
Vero è che l’inserimento del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa (anno 2020) avrebbe comportato la necessità di “riaprire” molte dichiarazioni dei redditi, anche già presentate o in procinto di essere presentate a novembre prossimo. L’individuazione dell’ammontare effettivo del credito d’imposta entro il 25 di novembre consentirà comunque di utilizzarlo in compensazione con gli eventuali acconti dovuti per il 30 novembre.
Quantificazione effettiva del credito d’imposta
Il metodo per la quantificazione effettiva del tax credit è ormai rodato perché utilizzato più volte dall'Agenzia delle entrate per contenere gli aiuti concessi nei limiti di spesa indicati dalle norme istitutive. L’articolo 36-bis del decreto Sostegni ha messo a disposizione 10 milioni di euro per l'anno 2021. Per il rispetto di tale limite, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto dalla totalità dei beneficiari moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25 novembre 2021.
Tale percentuale verrà individuata rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 10 milioni, all’ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100% del credito d’imposta rendicontato, pari al 90% delle spese sostenute nell'anno 2020; viceversa, se le richieste eccedono il limite di spesa, il tax credit verrà ridotto in proporzione alle richieste.
Le disposizioni sul credito d’imposta sostegno della cultura si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
Pertanto se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta, calcolato assumendo il 90% delle spese agevolabili, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, determinerà il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nella comunicazione (al rigo minor importo richiesto) andrà riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.
In questa fattispecie anche l’Agenzia terrà conto, ai fini del calcolo della percentuale effettiva, di tale minor importo e l'ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito rideterminato moltiplicato per la suddetta percentuale.
Michele Brusaterra
Circolari del Sole 24 Ore