La nuova definizione di credito di imposta inesistente per la mancanza del presupposto costitutivo si pone in continuità con la precedente nozione di inesistenza nel caso in cui il credito non sia reale e non sia accertabile con controlli formali o automatizzati.

Sono questi alcuni degli interessanti spunti che emergono dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione 3 penale, n. 1757 depositata ieri, la quale, tra le prime, prende atto della modifica normativa intervenuta in merito alla definizione...

Riproduzione riservata Ⓒ