Credito inesistente in linea con la vecchia nozione
Continuità di disciplina quando il credito non è reale ed è accertabile con controlli. Anche per la nuova norma rilevante la non sussistenza dei presupposti costitutivi
La nuova definizione di credito di imposta inesistente per la mancanza del presupposto costitutivo si pone in continuità con la precedente nozione di inesistenza nel caso in cui il credito non sia reale e non sia accertabile con controlli formali o automatizzati.
Sono questi alcuni degli interessanti spunti che emergono dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione 3 penale, n. 1757 depositata ieri, la quale, tra le prime, prende atto della modifica normativa intervenuta in merito alla definizione...