Il credito è sempre non spettante quando la mancanza degli elementi costitutivi dello stesso è potenzialmente riscontrabile con le procedure di controllo automatizzate. Ne deriva che la sanzione irrogabile sarà, in tali casi, quella del 30% e non quella dal 100% al 200%. Tale distinzione, inoltre, ha valenza sin dall’origine e non solo a decorrere dal 2016, anno di entrata in vigore della riforma del regime sanzionatorio. E infine, i medesimi criteri trovano applicazione anche ai fini penali. Queste...
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