Adempimenti

Credito con pari valore fiscale e nominale

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di Paolo Meneghetti

La risoluzione 124 contiene passaggi interessanti che risolvono dubbi sollecitati dagli operatori sul trattamento di fine mandato (Tfm).

Sul valore fiscale del credito da Tfm in capo al socio amministratore persona fisica, la circostanza che quel credito concorra a formare l'imponibile dell'amministratore al momento dell'incasso ha indotto a ritenere che il valore fiscale del credito fosse pari a zero e quindi che la sua rinuncia avrebbe dato luogo a sopravvenienza attiva in capo alla società, anche nel caso in cui fosse prodotta la dichiarazione sostitutiva di notorietà (che avrebbe dovuto certificare, secondo questa tesi, un valore fiscale del credito pari a zero). Questa tesi è stata smentita dalla risoluzione secondo cui «dal momento che si è in presenza di crediti per il Tfm dovuto a persone fisiche non esercenti un'attività di impresa ... non è pertanto ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale». La motivazione inserita nella risoluzione non è però del tutto convincente: l’equivalenza tra valore fiscale e valore nominale non dipende dalla circostanza che il creditore è una persona fisica, bensì dalla considerazione che il valore fiscale del credito sorto a titolo originario (cioè non acquistato da terzi) dipende dall'entità della somma dovuta al creditore; quindi il fatto che la somma sia tassabile solo al momento dell’erogazione attiene alla determinazione del reddito del percettore ma nulla dice sull'entità fiscale del credito.

Sempre la risoluzione aggiunge che, in considerazione dell’equivalenza tra valore fiscale e valore nominale del credito, non serve presentare alla società la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 88 comma 4 bis del Tuir. Questa affermazione porta taluni alla conclusione che se il creditore è persona fisica non serve mai produrre alla società la dichiarazione sostitutiva di notorietà e senza che la mancata consegna della dichiarazione produca l'effetto grave di generare sopravvenienza attiva sulla società in caso di rinunzia al credito. Quindi, secondo questa tesi, la dichiarazione andrebbe prodotta solo se il socio creditore è diverso da persona fisica. A parere di chi scrive tale affermazione va limitata al caso del credito da Tfm (che non può che essere sorto a titolo originario tra socio amministratore e società); ma nel caso in cui, ad esempio, un socio persona fisica abbia acquistato a titolo oneroso un credito che un terzo vantava verso la società partecipata, non si vede alcun motivo per non consegnare la dichiarazione sostitutiva di notorietà sul valore del credito.

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