Imposte

Credito per ricerca e sviluppo, le nuove regole completano il quadro

Firmato il decreto dello Sviluppo economico che attua la legge 160/2019

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di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Firmato il decreto attuativo del Piano transizione 4.0 previsto per il solo 2020 dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 160/2019 che ha introdotto tre diversi crediti d’imposta (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative), con natura volumetrica (e non più incrementale) e con il riconoscimento di percentuali e tetti massimi diversi a seconda dell’area di attività svolta.

Gli scopi del decreto del ministero dello Sviluppo economico, di cui si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovrebbero essere quelli di consentire alle imprese di terminare gli investimenti iniziati in anni precedenti al 2020 e di programmare gli investimenti del 2020 con maggiori certezze sul piano operativo e interpretative, nonché di definire le modalità attuative del nuovo credito d’imposta.

I tre crediti d’imposta sono così riepilogabili:

in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell’Ocse (commi 200 e 203);

in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell’Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (commi 201 e 203);

in misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (commi 202 e 203).

Dal decreto le imprese si aspettano chiare indicazioni su almeno tre aspetti e precisamente:

i criteri tecnici per la identificazione e classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta,

l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta,

i criteri di determinazione e di imputazione temporale delle spese ammissibili ed in materia di oneri documentali.

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