Contabilità

Creditori soddisfatti con il rispetto dalla «par condicio»

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di Paolo Meneghetti

Con l’estinzione della società i creditori non soddisfatti possono rivalersi sui soci, se questi ultimi hanno ricevute somme durante la fase di liquidazione, e sui liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa loro (a rticolo 2495, comma 2, del Codice civile). Come declinare poi il significato di comportamento colposo dei liquidatori è da sempre un argomento delicato e di difficile traduzione concreta per le genericità del riferimento normativo. La domanda che ogni liquidatore si pone, quando non si disponga delle somme sufficienti a saldare tutti i creditori sociali, è come operare per non realizzare un comportamento colposo che, se eseguito, metterebbe a repentaglio il suo patrimonio personale.

Negli anni la giurisprudenza ha formulato tesi diverse. Ora pare consolidarsi una precisa posizione. Fino agli anni Settanta l’indirizzo più autorevole sosteneva la tesi della poziorità temporale (sentenze della Cassazione 1273/1968 e 792/1970, riprese più recentemente dal solo Tribunale di Udine, il 26 febbraio 2010). Il principio si può tradurre nell’assunto secondo cui è corretto sottoporre tutti i creditori al medesimo trattamento, corrispondendo i pagamenti ai primi che si presentino ad esigerli. In pratica, il primo creditore che richiede la somma è pagato, mentre gli altri non lo saranno.

In tempi più recenti, l’indirizzo giurisprudenziale è decisamente mutato: ora si ritiene doveroso da parte del liquidatore porre in essere i princìpi della par condicio creditorum nel rispetto dell’ordine dei privilegi che caratterizzano o meno ogni creditore. In questa direzione si è pronunciato il Tribunale di Firenze (sentenza 7 settembre 1995), a giudizio del quale il liquidatore, nello svolgimento del suo incarico, sarebbe mandatario non solo dei soci, ma anche dei creditori, i cui diritti vanno quindi tutelati alla stessa stregua dei diritti dei soci. Con motivazioni diverse si sono pronunciati così anche il Tribunale di Milano (sentenza 14632 del 22 dicembre 2010), la Corte d’appello di Napoli (il 10 giugno 2009) e, soprattutto, il Tribunale di Genova (sentenza 1125 del 2 aprile 2013).

In questa pronunce si rigetta la tesi secondo cui il liquidatore sia mandatario anche dei creditori, ma egli deve attenersi al rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine dei privilegi: ciò è imposto dall’articolo 2741 del Codice civile, ai sensi del quale i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Tale norma si applica in genere a qualunque rapporto debitore-creditore e comporta l’applicazione dei princìpi sopra ricordati anche se non espressamente citati nelle disposizioni sulla liquidazione volontaria (diversamente dalle procedure concorsuali, in cui il riferimento a par condicio creditorum e rispetto della cause di prelazione è disposto per legge).

Alla luce di tale prevalente orientamento, il liquidatore che vorrà evitare l’esecuzione di comportamenti colposi che potrebbero rivelarsi rischiosi in termini di responsabilità personale, dovrà eseguire i pagamenti rispettando l’ordine dei privilegi ed applicando la regola della par condicio a prescindere dal momento in cui il creditore si è azionato per ottenere soddisfazione.

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