Imposte

Cripto-attività, regolarizzazione solo per le attività di provenienza lecita

Bozza di circolare delle Entrate: non spetta il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva qualora, in caso di determinazione delle plusvalenze, il contribuente non abbia considerato il nuovo valore

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di Valentino Tamburro

Il provvedimento delle Entrate che disciplinerà le modalità per la regolarizzazione delle violazioni tributarie connesse alla detenzione o negoziazione di cripto-attività, in corso di emanazione, conterrà la disciplina attuativa delle disposizioni introdotte dai commi 138 e seguenti della legge di Bilancio del 2023. Considerato che la normativa primaria non prevede un termine per la presentazione dell’istanza di regolarizzazione, sarà il provvedimento in questione a stabilire anche tale scadenza.

Tuttavia, dall’analisi della bozza di circolare messa in consultazione dalle Entrate fino al 30 giugno (i contributi potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it) è possibile individuare alcuni dei punti salienti dell'emanando provvedimento. In particolare, uno dei requisiti fondamentali per poter accedere alla regolarizzazione in commento, sarà costituito dalla dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite. A tal proposito, il contribuente dovrà allegare all’istanza di regolarizzazione una relazione di accompagnamento, con relativa documentazione probatoria unitamente ai dati, documenti e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.

Regime di tassazione applicabile

Secondo l’agenzia delle Entrate, in assenza di un quadro normativo in materia di tassazione dei redditi derivanti dalle operazioni aventi a oggetto criptovalute, per i redditi realizzati fino al 31 dicembre 2022, continuano a trovare applicazione i precedenti chiarimenti di prassi. Per i redditi realizzati a partire dal 1° gennaio 2023, invece, trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2023.

Imposta sostitutiva per la rivalutazione delle cripto-attività

Nella circolare viene citato il comunicato stampa del Mef del 13 giugno 2023 (si veda l’articolo «Sulle criptovalute il Governo prende tempo: slitta al 30 settembre l'imposta sostitutiva»), nell’ambito del quale è stato anticipato che una prossima disposizione normativa prorogherà di tre mesi, dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023, i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva del 14% per la rivalutazione dele cripto-attività. A tal proposito, nella bozza di circolare viene affermato che non spetta il diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva pagata qualora, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione delle cripto-attività, il contribuente non abbia tenuto conto del valore rideterminato. Viceversa, il rimborso dell'imposta sostitutiva versata spetta nel caso in cui l'intero importo versato, o la prima delle tre rate, siano versate in ritardo rispetto al termine ultimo per il versamento.

Imposta sul valore delle cripto-attività

In merito all'imposta di bollo del 2 per mille prevista a partire dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, sarà il contribuente stesso a dover dichiarare e versare l’imposta nel modello Redditi. Nella bozza di circolare è stato precisato che dall'imposta dovuta è possibile scomputare l’eventuale imposta versata all’estero.

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