Professione

Crisi d’impresa, la continuità aziendale è stella polare della riforma

di Giovanni Negri

In esclusiva per gli abbonati al «Quotidiano del Fisco» un articolo in anteprima dal Focus di Norme&Tributi «Crisi d’impresa: il nuovo Codice» in uscita domani con Il Sole 24 Ore

Dal lessico alle misure di allerta. Come dire, dalla forma alla sostanza. Debutta, ma in realtà sarà in vigore solo a metà dell’anno prossimo, il Codice della crisi d’impresa. È destinato a sostituire la Legge fallimentare, che naturalmente è stata rivista varie volte nel corso degli anni, ma è pur sempre datata 1942.

Una disciplina organica
Nel Codice confluisce una larga parte della legislazione dell’insolvenza, oggi invece frammentata tra provvedimenti diversi: per esempio, vi viene collocata tutta la disciplina del sovraindebitamento, cioè del “fallimento” del consumatore o delle piccolissime imprese. Ma vengono introdotte modifiche anche al Codice civile su un versante cruciale come quello degli organi di controllo interni delle società e della responsabilità degli amministratori.

Le linee guida
Tra gli obiettivi della riforma, senza dubbio c’è la conservazione dell’attività aziendale. Ad essa è riservata un’attenzione che emerge da una serie di elementi. Il principale è rappresentato dall’innovazione di maggiore spessore, cioè l’introduzione delle misure di allerta che punta a favorire l’emersione tempestiva della crisi prima dell’insolvenza conclamata; ma anche lo stesso concordato preventivo privilegia in maniera netta l’ipotesi in continuità, anche indiretta, con tutela dell’occupazione.

I nodi da sciogliere
Ancora da affrontare ci sono però alcuni aspetti cruciali, per completare una riscrittura a 360 gradi dell’intera disciplina della crisi d’impresa.

La legge-delega, infatti, a monte del Codice, ha tralasciato la riforma di tutta la parte penale. Adesso, però, si rende ancora più evidente l’opportunità di un intervento che allinei le varie fattispecie di bancarotta al nuovo assetto della parte civilistica. E, per quanto riguarda quest’ultima, la grande assente è l’amministrazione straordinaria e, in parte, la liquidazione coatta amministrativa.

Mentre a non essere stata attuata è la parte della delega che rivedeva le competenze degli uffici giudiziari favorendo la specializzazione dei magistrati.

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