Imposte

Crisi e redditi: il principio di cassa attrae anche i soggetti Ires

Per far fronte all’emergenza in alcuni casi si può derogare al principio di competenza

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di Stefano Vignoli

Una delle conseguenze della crisi del 2020 è l’ulteriore allontanamento del risultato di esercizio dalla base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi. Se infatti le imprese (non minori) sono abituate a determinare il reddito complessivo, ex articolo 83 del Tuir, apportando all’utile o perdita del conto economico le variazioni in aumento o diminuzione conseguenti alle altre disposizioni del Tuir, per il 2020 tale calcolo si rivela più complesso.

L’impatto delle variazioni
Tra le principali variazioni in diminuzione del 2020 si segnalano contributi e indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell’emergenza, i quali, ex articolo 10-bis del Dl Ristori 137/20, sono sempre detassati e vanno indicati al rigo RF55 con codice “83” (fondo perduto) o “84” (altri aiuti).

Altra significativa variazione in diminuzione riguarda i contribuenti che si sono avvalsi della possibilità (articolo 60, Dl 104/20) di derogare all’articolo 2426 del Codice civile, non rilevando in tutto o in parte gli ammortamenti nel bilancio 2020. La deduzione degli ammortamenti non contabilizzati va indicata tra le altre variazioni in diminuzione al rigo RF55, codice “81”; ma resta ancora da chiarire se sia facoltativa o no.

Sul lato delle variazioni in aumento, la determinazione del reddito imponibile 2020 per i soggetti Ires si caratterizza per un diffuso aumento degli interessi passivi indeducibili, perché la crisi economica ha ridotto, fino ad azzerare, il Rol di molte imprese.

La variazione è rilevante anche per l’aumento degli interessi conseguenti alla crisi di liquidità e per le nuove regole introdotte dal Dlgs 142/2018, a partire dal 2019: gli interessi di natura commerciale concorrono, insieme agli altri oneri finanziari, ai limiti di deducibilità di cui all’articolo 96 del Tuir; le eccedenze di Rol maturate fino al 2018 sono utilizzabili solo se gli interessi passivi si riferiscono a prestiti ante 17 giugno 2016.

I compensi degli amministratori
Altro possibile effetto della crisi di liquidità è il differimento dei pagamenti: è quindi opportuno verificare se risulti applicabile il criterio di cassa come per i compensi agli amministratori dei “soggetti Ires”, che costituisce una delle principali eccezioni al principio di competenza che regola la determinazione del reddito d’impresa (articolo 109, commi 1 e 2, Tuir).

Secondo l’articolo 95, comma 5, del Tuir i compensi agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti: il riferimento ai soli compensi dovrebbe ricondurre a “competenza” i contributi sociali.

Circa i compensi degli amministratori delle società con esercizio coincidente con l’anno solare, si applica il principio di cassa allargato (articolo 51, comma 1, Tuir) che ne permette la deduzione se corrisposti entro il 12 gennaio 2021: se pagati dopo tale data, i compensi 2020 vanno indicati tra le variazioni in aumento al rigo RF14, mentre la variazione in diminuzione verrà indicata al rigo RF40 nell’anno di erogazione.

Il criterio di cassa va applicato anche ai compensi corrisposti agli amministratori professionisti: in tal caso, sono però deducibili solo quelli erogati entro il 31 dicembre, in quanto il principio di cassa allargato riguarda soltanto i redditi assimilati al lavoro dipendente.

Altri oneri per cassa
È inoltre utile verificare ritardi nei pagamenti degli oneri fiscali indicati all’articolo 99, comma 1, del Tuir: così Tari e Imu non pagate nel 2020 vanno indicate tra le variazioni in aumento (rigo RF16), mentre la variazione in diminuzione opera nel periodo di pagamento. Anche la parziale deduzione dell’Irap (forfettaria, al 10%, per oneri finanziari e analitica per il costo del personale) compete limitatamente all’imposta versata nel 2020.

Altro costo deducibile nell’esercizio di pagamento riguarda i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (se dovuti in base a formale delibera dell’associazione).

Sono soggetti al principio di cassa anche gli interessi di mora (sia attivi che passivi) che decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento della transazione commerciale e che, in base all’articolo 109 comma 7 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

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